Progetto posto in consultazione OEn
Consultazione 2021/53: Modifiche di ordinanze nell’ambito dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° gennaio 2022 · 3 pagine
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Verordnung «%ASFF_YYYY_ID»
2bisNel caso degli impianti idroelettrici esistenti che vengono rinnovati o ampliati, i valori soglia secondo il capoverso 2 possono essere raggiunti prima o dopo il rinnovamento o l’ampliamento.
2terSe un ampliamemto o un rinnovamento causa un grave pregiudizio a un oggetto di importanza nazionale inserito in un inventario federale secondo l’articolo 5 capoverso 1 della legge federale del 1°°luglio 19662 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), o una deroga agli scopi di protezione di un biotopo di importanza nazionale secondo l’articolo 18a LPN, oltre ai valori soglia secondo il capoverso 2 devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
a. nel caso di un ampliamento: aumentare la potenza, la produzione o la durata di invaso di almeno il 20 per cento o di 10 GWh;
b. nel caso di un rinnovamento: evitare la perdita di almeno il 20 per cento della produzione o della durata di invaso o di almeno 10 GWh.
2quaterLe centrali ad accumulazione esistenti i cui serbatoi di accumulo vengono ampliati sono di interesse nazionale se la durata di invaso aggiuntiva del bacino è di almeno 10 GWh.
Art. 16 cpv. 2
2I costi del capitale computabili non possono superare l’aliquota adeguata per gli interessi e l’ammortamento dell’investimento. Se un terzo è responsabile del finanziamento dell'impianto, per la quota di investimento da esso finanziata con mezzi di terzi possono essere fatturati facoltativamente anche gli interessi passivi effettivamente sostenuti.
Art. 18 cpv. 1 lett. a
1I proprietari fondiari sono tenuti a notificare al gestore di rete con un anticipo di tre mesi:
a. la costituzione di un raggruppamento ai fini del consumo proprio, il rappresentante del raggruppamento e i nominativi degli eventuali locatari e affittuari che partecipano a tale raggruppamento;
Art. 39 cpv. 1bis
1bisLa convenzione sugli obiettivi ingloba tutte le misure che sono economiche per tutto il loro periodo di utilizzazione.
Art. 40 cpv. 1
1Il consumatore finale presenta all'UFE entro il 30 aprile dell'anno successivo un rendiconto sull'attuazione della convenzione sugli obiettivi nell'anno civile in esame.
2 RS 451