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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine
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Allegato 14 (Art.°63)
Requisiti per il piano di monitoraggio
1 Piano di monitoraggio per gestori di impianti
Il piano di monitoraggio deve determinare come garantire che:
a. siano utilizzate procedure standardizzate o altri metodi consolidati per la misurazione o il calcolo delle emissioni di gas serra e del consumo di energia;
b. le emissioni di gas serra e il consumo di energia siano rilevati nel modo più completo, coerente e accurato possibile dal punto di vista tecnico e operativo, nonché economicamente sostenibile;
c. la misurazione, il calcolo e la documentazione delle emissioni di gas serra e del consumo di energia siano comprensibili e trasparenti;
d. i dati necessari a verificare un adeguamento della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito secondo l’articolo 54 siano rilevati in modo completo, coerente e accurato e siano comprensibili.
2 Piano di monitoraggio per operatori di aeromobili
2.1 Il piano di monitoraggio deve garantire che tutti i voli per i quali devono essere
raccolti dati sulle emissioni di CO2 siano rilevati integralmente e che le emissioni di CO2 di ciascun volo siano determinate con precisione. Le emissioni sono calcolate secondo il numero 3.
2.2 Il piano di monitoraggio deve rilevare:
a. le informazioni necessarie per l’identificazione dell’operatore di aeromobili;
b. le informazioni necessarie per l’identificazione degli aeromobili utilizzati nonché il tipo di combustibile assegnato a ogni tipo di aeromobile;
c. una descrizione della metodologia impiegata per garantire che siano registrati tutti gli aeromobili per i quali devono essere rilevati dati;
d. una descrizione della metodologia impiegata per garantire che siano registrati tutti i voli sui quali devono essere raccolti dati;
e. una descrizione della metodologia impiegata per determinare le emissioni di CO2 dei singoli voli.
2.3 Il piano di monitoraggio delle emissioni di CO2 per gli operatori di aeromobili
che emettono più di 25 000 t di CO2 all’anno deve inoltre contenere le seguenti informazioni:
a. una procedura per determinare il consumo di combustibile di ciascun aeromobile;
b. una metodologia impiegata per colmare le lacune dei dati.
2.4 Se lo stato dell’operatore di aeromobile subisce una modifica ai sensi dell’ar-
ticolo 64 capoverso 4 (qualifica di emettitore di entità ridotta), il piano di monitoraggio deve essere nuovamente presentato all’UFAM per verifica.