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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine
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Allegato 12 (art. 55 cpv. 2, 63 cpv. 1, 2 e 4, 64 cpv. 1, 5 e 6, 65 cpv. 1 e 3, 67 cpv. 2 e 241 cpv. 1)
Autorità competente per i partecipanti al SSQE
1 Gestori di impianti
L’UFAM è l’autorità competente per i gestori di impianti che partecipano al SSQE.
2 Operatori di aeromobili
2.1 Per gli operatori di aeromobili con obbligo di partecipazione al SSQE, lo Stato
responsabile della loro amministrazione è definito nel regolamento (CE)
n. 748/200981.
2.2 È determinante per l’amministrazione degli operatori di aeromobili:
a. quale Stato ha rilasciato l’autorizzazione di esercizio; o
b. il valore massimo stimato delle emissioni di CO2 rispetto agli altri Stati del rispettivo operatore di aeromobile.
2.3 Se la gestione è affidata alla Svizzera, l’autorità competente è l’UFAM.
81 Cfr. nota a piè di pagina all’art. 248 lett. g.