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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine

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Allegato 16 (Art. 64)

Verifica dei rapporti di monitoraggio degli operatori di aeromobili e requisiti posti all’organismo di controllo

1 Obblighi dell’organismo di controllo e dell’operatore di aeromobili

1.1 L’organismo di controllo verifica l’affidabilità, la plausibilità e la precisione

dei sistemi di monitoraggio, nonché dei dati e delle indicazioni di cui all’allegato 16 numero 2. In particolare garantisce che i dati consentano di determinare le emissioni di CO2.

1.2 L’operatore di aeromobili consente all’organismo di controllo di accedere a

tutte le informazioni e a i documenti relativi all’oggetto della verifica. In particolare chiede a Eurocontrol i dati necessari alla verifica e relativi alle operazioni di volo dei suoi aeromobili e li mette a disposizione dell’organismo di controllo, oppure gli mette a disposizione dati equivalenti.

2 Requisiti specifici per la verifica

2.1 L’organismo di controllo si accerta che siano considerati tutti i voli:

a. di cui è responsabile l’operatore di aeromobili;

b. che sono stati concretamente effettuati;

c. per i quali devono essere rilevati dati sulla base della presente ordinanza.

2.2 A questo scopo, l’organismo di controllo utilizza i dati concernenti i piani di

volo e i dati chiesti dall’operatore di aeromobili a Eurocontrol o ad altre fonti.

3 Fasi della verifica

La verifica dei rapporti di monitoraggio prevede le fasi seguenti:

3.1 analisi di tutte le attività effettuate dall’operatore di aeromobili (analisi strate-

gica);

3.2 controlli a campione per determinare l’affidabilità dei dati e delle informa-

zioni forniti (analisi di processo);

3.3 analisi del rischio di errore in relazione ai dati utilizzati e verifica del proce-

dimento per ridurre tale rischio (analisi dei rischi);

3.4 stesura di un rapporto di verifica nel quale è indicato se il rapporto di monito-

raggio soddisfa i requisiti della presente ordinanza; il rapporto deve riportare tutti gli aspetti rilevanti concernenti le operazioni effettuate nel quadro della verifica.