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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine
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Allegato 16 (Art. 64)
Verifica dei rapporti di monitoraggio degli operatori di aeromobili e requisiti posti all’organismo di controllo
1 Obblighi dell’organismo di controllo e dell’operatore di aeromobili
1.1 L’organismo di controllo verifica l’affidabilità, la plausibilità e la precisione
dei sistemi di monitoraggio, nonché dei dati e delle indicazioni di cui all’allegato 16 numero 2. In particolare garantisce che i dati consentano di determinare le emissioni di CO2.
1.2 L’operatore di aeromobili consente all’organismo di controllo di accedere a
tutte le informazioni e a i documenti relativi all’oggetto della verifica. In particolare chiede a Eurocontrol i dati necessari alla verifica e relativi alle operazioni di volo dei suoi aeromobili e li mette a disposizione dell’organismo di controllo, oppure gli mette a disposizione dati equivalenti.
2 Requisiti specifici per la verifica
2.1 L’organismo di controllo si accerta che siano considerati tutti i voli:
a. di cui è responsabile l’operatore di aeromobili;
b. che sono stati concretamente effettuati;
c. per i quali devono essere rilevati dati sulla base della presente ordinanza.
2.2 A questo scopo, l’organismo di controllo utilizza i dati concernenti i piani di
volo e i dati chiesti dall’operatore di aeromobili a Eurocontrol o ad altre fonti.
3 Fasi della verifica
La verifica dei rapporti di monitoraggio prevede le fasi seguenti:
3.1 analisi di tutte le attività effettuate dall’operatore di aeromobili (analisi strate-
gica);
3.2 controlli a campione per determinare l’affidabilità dei dati e delle informa-
zioni forniti (analisi di processo);
3.3 analisi del rischio di errore in relazione ai dati utilizzati e verifica del proce-
dimento per ridurre tale rischio (analisi dei rischi);
3.4 stesura di un rapporto di verifica nel quale è indicato se il rapporto di monito-
raggio soddisfa i requisiti della presente ordinanza; il rapporto deve riportare tutti gli aspetti rilevanti concernenti le operazioni effettuate nel quadro della verifica.