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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine

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Allegato 20 (art. 105 cpv. 1 lett. a numero 2)

Riduzioni delle emissioni all’estero per le quali non sono rilasciati attestati

Per i progetti o i programmi di riduzione delle emissioni o di stoccaggio di carbonio realizzati all’estero non sono rilasciati attestati se le riduzioni delle emissioni o gli stoccaggi di carbonio sono conseguiti mediante:

a. investimenti nell’utilizzo di combustibili o carburanti fossili per la produzione di energia o l’estrazione di vettori energetici fossili;

b. l’impiego di energia nucleare;

c. l’impiego di impianti idroelettrici con una capacità di produzione installata superiore a 20 MW;

d. l’immissione in rete di energia elettrica rinnovabile prodotta da energia solare o eolica, a meno che tale produzione non avvenga in un paese designato dalle Nazioni Unite come meno sviluppato;

e. progetti in grandi aziende industriali che non corrispondono allo stato attuale della tecnica sul mercato globale;

f. la degradazione di gas a effetto serra diversi dal CO2 senza utilizzo a scopo energetico;

g. attività nel settore dei rifiuti senza utilizzo materiale o energetico o senza riduzione dei rifiuti;

h. progetti di sequestro biologico di CO2;

i. la riduzione della deforestazione o la degradazione dei boschi;

j. la rinuncia all’estrazione di vettori energetici fossili;

k. attività in contrasto con le convenzioni in materia di ambiente e diritti umani ratificate dalla Svizzera;

l. attività che hanno notevoli ripercussioni negative sociali o ecologiche;

m. attività che contraddicono gli obiettivi della politica estera o di sviluppo della Svizzera.