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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine

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4 Requisiti posti all’organismo di controllo

4.1 Per l’attività di verifica affidatagli, l’organismo di controllo deve essere ac-

creditato secondo:

a. l’ordinanza del 17 giugno 199684 sull’accreditamento e la designazione; oppure

b. il regolamento (CE) n. 765/200885 e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/206786.

4.2 Deve essere indipendente dall’operatore di aeromobili e svolgere i propri

compiti con professionalità e obiettività.

4.3 Deve disporre di una comprovata competenza tecnica nella verifica dei dati

sulle emissioni di CO2 nel settore dell’aviazione e conoscere le modalità con le quali sono riunite tutte le informazioni necessarie al rapporto di monitoraggio, in particolare per quanto riguarda la raccolta, la misurazione tecnica, il calcolo e la trasmissione dei dati.

4.4 Deve conoscere tutte le norme rilevanti in materia, nonché le disposizioni le-

gali e amministrative in vigore.

84 RS 946.512

85 Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 del Consiglio, GU L 218 del 13.08.2008, pag. 30.

86 Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l’accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 334 del 31.12.2018, pag. 94.