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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine

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Allegato 19 (art. 105 cpv. 1 lett. a n. 1)

Riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera per le quali non sono rilasciati attestati

Per i progetti o i programmi di riduzione delle emissioni realizzati in Svizzera non sono rilasciati attestati nazionali se le riduzioni delle emissioni sono conseguite mediante:

a. attività di ricerca e sviluppo o informazione e consulenza;

b. l’impiego di energia nucleare;

c. la sostituzione di vettori energetici fossili con vettori energetici fossili (ad es. in caldaie, veicoli e veicoli ibridi);

d. l’impiego di idrogeno, a esclusione dell’impiego di pile combustibili se sono soddisfatti i requisiti per il bioidrogeno secondo l’articolo 19a lettera f dell’ordinanza del 20 novembre 199688 sull’imposizione degli oli minerali;

e. energia elettrica impiegata quale sostituto del combustibile per il calore di processo, eccettuato il suo utilizzo in pompe di calore;

f. l’impiego di biocombustibili che non soddisfano i requisiti ecologici e sociali secondo l’articolo 12b della legge sull’imposizione degli oli minerali89 e delle relative disposizioni attuative;

g. la rinuncia all’utilizzo o il sottoutilizzo;

h. l’impiego di biocarburanti;

i. l’impiego di carbone vegetale che non soddisfa i requisiti secondo l’ordinanza sulla messa in commercio di concimi (OCon)90 e il cui impiego supera una quantità di otto tonnellate per ettaro per periodo di credito.

j. il ricorso a tecniche di adsorbimento/desorbimento: è escluso il ricorso a esse in caso di utilizzo decentralizzato di calore residuo disponibile in misura sufficiente (art. 2 lett. e OPEn91)

88 RS 641.611

89RS 641.61

90 RS 916.171

91 RS 730.03 2020–......