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Consultazione 2021/6: Pacchetto di ordinanze agricole 2021 · 89 pagine

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Art. 18 Dati concernenti gli equidi

1I proprietari di equidi devono notificare alla BDTA i dati di cui all'allegato 1 numero 3 lettere a–i.

2Il vecchio proprietario notifica i dati di cui all'allegato 1 numero 3 lettera h; il nuovo proprietario notifica i dati di cui all'allegato 1 numero 3 lettera i.

3Se alla nascita o all’importazione è stata notificata una statura finale attesa superiore a 148 cm e l’animale adulto non la raggiunge, il proprietario deve notificarlo.

4Le persone che identificano gli equidi ai sensi dell'articolo 15a capoverso 2 OFE16, devono notificare alla BDTA i dati di cui all'allegato 1 numero 3 lettera k.

5I macelli devono notificare alla BDTA i seguenti dati:

a. i dati di cui all'allegato 1 numero 3 lettera j;

b. i dati di cui all'allegato 1 numero 3 lettera d, se un animale muore nel macello o nel tragitto verso il macello e lì viene smaltito.

Art. 19 Autorizzazione a modificare i dati concernenti gli equidi

Alla nascita di un equide, il proprietario può autorizzare il servizio preposto al rilascio del passaporto per equidi (art. 15c OFE17) a modificare i dati dell’equide nella BDTA prima di ordinare il passaporto di base.

Art. 20 Dati concernenti il pollame da cortile

Per la stabulazione di un nuovo effettivo, i detentori di animali di aziende detentrici di cui all’articolo 13 capoverso 4 devono notificare alla BDTA i dati di cui all’allegato 1 numero 5.

Art. 21 Notifica da parte di terzi

1Le persone soggette all'obbligo di notifica ai sensi degli articoli 15–20 possono incaricare terzi di effettuare le notifiche, fatta eccezione per la notifica del cambiamento dello scopo d’utilizzo negli equidi di cui all’allegato 1 numero 3 lettera f.

2La persona soggetta all’obbligo di notifica deve notificare personalmente tale incarico alla BDTA. A tal fine, essa deve comunicarle il numero Agate delle persone incaricate.

3Essa deve parimenti notificare alla BDTA la revoca di un incarico.

Art. 22 Forma della notifica

Le notifiche di cui agli articoli 13 e 15–20 devono essere effettuate in forma elettronica.

16 RS 916.401

17 RS 916.401