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Consultazione 2021/6: Pacchetto di ordinanze agricole 2021 · 89 pagine
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Sezione 7: Diritti di accesso e interfacce con altri sistemi d'informazione
Art. 31 Diritto generale
1Chiunque può consultare e utilizzare i seguenti dati:
a. dati che li riguardano;
b. dati sulle aziende detentrici di animali:
1. per le aziende agricole detentrici di animali di cui all’articolo 11 OTerm26: l’appartenenza territoriale,
2. per le aziende detentrici di animali della specie bovina, bufali o bisonti: lo stato riguardo alla BVD,
3. per le aziende detentrici di animali della specie ovina: lo stato riguardo alla zoppina;
c. dati sui singoli animali:
1. la storia dell'animale,
2. le informazioni dettagliate relative all'animale,
3. per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti: lo stato riguardo alla BVD, lo stato della storia dell’animale e la data di nascita,
4. per gli equidi: lo scopo d’utilizzo giusta l’articolo 15 OMVet27,
5. per gli animali delle specie ovina e caprina: lo stato della storia dell’animale e la data di nascita,
6. per gli animali della specie ovina: lo stato riguardo alla zoppina.
2Il numero BDTA dell’azienda detentrice di animali funge da codice per la consultazione dei dati di cui al capoverso 1 lettera b. Il numero d’identificazione dell’animale o il numero del microchip dell’animale funge da codice per la consultazione degli altri dati di cui al capoverso 1 lettera c. L’utente si procura autonomamente tali codici.
Art. 32 Servizi ufficiali nonché aziende, organizzazioni e organi di controllo
coinvolti
1Per svolgere i loro compiti, i servizi sottoelencati hanno accesso, come segue, ai dati di cui agli articoli 15–20 nonché a quelli basati sulle domande ai sensi dell’articolo 2 capoverso 4 dell’ordinanza del 10 novembre 200428 concernente l’assegnazione di contributi ai costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale:
a. l’UFAG può trattare i dati;
b. l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, l’Ufficio federale di statistica, l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese, l’Ufficio federale del consumo, lʼAmministrazione federale delle do-
26RS 910.91