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Consultazione 2021/6: Pacchetto di ordinanze agricole 2021 · 89 pagine
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2Se nell'allegato non è definita alcuna aliquota, gli emolumenti vengono calcolati in funzione del dispendio di tempo. La tariffa oraria oscilla tra 90 e 200 franchi a seconda delle conoscenze specialistiche richieste al personale responsabile.
3Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 200445 sugli emolumenti.
Art. 59 Fatturazione e decisione sugli emolumenti
1Gli emolumenti di cui all'allegato 2 vengono fatturati e riscossi da Identitas AG.
2In caso di contenzioso sulla fattura si può chiedere all’UFAG, entro 30 giorni dalla fatturazione, di emettere una decisione sugli emolumenti.
Capitolo 8: Disposizioni finali
Art. 60 Esecuzione
1L’UFAG esegue la presente ordinanza.
2Può eseguire controlli presso Identitas AG senza preavviso.
Art. 61 Abrogazione e modifica del diritto vigente
L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato 3.
Art. 62 Disposizioni transitorie
1I detentori di animali devono marchiare a posteriori entro il 31 dicembre 2022 con una seconda marca auricolare gli animali della specie ovina o caprina in vita al 1° gennaio 2020 non ancora registrati nella banca dati.
2Se dev’essere notificato un evento secondo l’allegato 1 numero 4, gli animali vanno registrati preliminarmente. Inoltre, gli animali della specie ovina devono preliminarmente essere marchiati a posteriori con una seconda marca auricolare.
3Identitas AG conteggia gli emolumenti riscossi fino a fine 2021 ai sensi dell'ordinanza del 28 ottobre 2015 sugli emolumenti per il traffico di animali a favore o a carico della Confederazione.
Art. 63 Entrata in vigore
1Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
2Gli articoli 41, 43, e 45 entrano in vigore il 1° gennaio 2023.