Progetto
Consultazione 2021/6: Pacchetto di ordinanze agricole 2021 · 89 pagine
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l’approvvigionamento economico del Paese, l’Ufficio federale del consumo, lʼAmministrazione federale delle dogane e lʼIstituto svizzero per gli agenti terapeutici;
b. i servizi cantonali competenti nonché le aziende, le organizzazioni e gli organi di controllo coinvolti dagli stessi o dalla Confederazione.
Capitolo 5: E-Transit
Art. 47 Scopo e contenuto di E-Transit
E-Transit è un sistema d'informazione per il rilascio e l'elaborazione di certificati d'accompagnamento elettronici per gli animali ad unghia fessa ai sensi dell'articolo 12 dell'ordinanza del 27 giugno 199538 sulle epizoozie (OFE).
Art. 48 Certificato d’accompagnamento elettronico per gli animali ad unghia
fessa
1Identitas AG offre con E-Transit la possibilità di rilasciare il certificato d’accompagnamento in forma elettronica nonché di trasmetterlo, riceverlo e conservarlo.
2Assegna a ciascun certificato d’accompagnamento elettronico un numero di identificazione univoco.
Art. 49 Interfaccia con altri sistemi
1E-Transit può acquisire dalla BDTA dati sulle aziende detentrici di animali nonché sui detentori di animali.
2Identitas AG mette a disposizione un'interfaccia elettronica per lo scambio di dati con E-Transit.
Art. 50 Utilizzo di E-Transit
1I detentori di animali di cui all'articolo 2 lettera a possono rilasciare certificati d’accompagnamento elettronici in E-Transit.
2Il certificato d’accompagnamento elettronico può essere rilasciato mediante la BDTA, le applicazioni mobili di E-Transit o con l'interfaccia di cui all'articolo 49 capoverso 2.
Art. 51 Diritti di accesso
1I detentori di animali di cui all'articolo 2 lettera a possono rilasciare certificati d’accompagnamento elettronici in E-Transit.