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Consultazione 2021/72: Legge federale sulla società finanziaria di sviluppo SIFEM SA · 4 pagine

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Legge federale sulla società finanziaria di sviluppo SIFEM SA (Legge SIFEM)

del [data]

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 54 della Costituzione federale1;

visto il messaggio del Consiglio federale del [data]2,

decreta:

Sezione 1: Società, scopo e principi

Art. 1 Società finanziaria di sviluppo della Confederazione

1Swiss Investment Fund for Emerging Markets (SIFEM SA) è la società finanziaria di sviluppo della Confederazione. Con i fondi a sua disposizione sostiene le attività di organizzazioni private che perseguono i principi e gli obiettivi formulati nelle seguenti leggi in materia di cooperazione allo sviluppo:

a. legge federale del 19 marzo 19763 su la cooperazione internazionale allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali; e

b. legge federale del 30 settembre 20164 sulla cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est.

2È subordinata al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca.

Art. 2 Forma giuridica, ragione sociale e diritto applicabile

1La SIFEM SA è una società anonima di diritto privato.

2È iscritta nel registro di commercio con la ragione sociale «SIFEM AG».

1RS 101

2FF 20XX …

3 RS 974.0

4 RS 974.1