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Consultazione 2021/72: Legge federale sulla società finanziaria di sviluppo SIFEM SA · 4 pagine

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[Legge SIFEM] FF …

Art. 9 Obiettivi strategici

1Il Consiglio federale fissa ogni quattro anni gli obiettivi strategici della SIFEM SA. A tal fine si basa sui principi riconosciuti in materia di cooperazione allo sviluppo e sui principi di sussidiarietà e sostenibilità.

2Il consiglio di amministrazione della SIFEM SA provvede all’attuazione degli obiettivi strategici. Presenta ogni anno al Consiglio federale un rapporto sul raggiungimento degli obiettivi e fornisce le informazioni necessarie a scopo di verifica.

Sezione 4: Consiglio di amministrazione e condizioni d’impiego

Art. 10 Composizione e nomina del consiglio di amministrazione

1Il consiglio di amministrazione si compone di 7–9 membri qualificati e indipendenti.

2L’assemblea generale della SIFEM SA nomina i membri del consiglio di amministrazione e ne designa il presidente. Il mandato ha una durata di tre anni al massimo. I membri del consiglio di amministrazione possono essere rinominati; la durata complessiva del mandato è tuttavia limitata a un massimo di 12 anni. L’assemblea generale può destituire in qualsiasi momento i membri del consiglio di amministrazione per motivi gravi.

Art. 11 Relazioni d’interesse del consiglio di amministrazione

1I candidati alla nomina nel consiglio di amministrazione devono dichiarare al Consiglio federale le loro relazioni d’interesse.

2I membri del consiglio di amministrazione dichiarano al consiglio di amministrazione le loro relazioni d’interesse e gli comunicano eventuali cambiamenti. Il consiglio di amministrazione ne informa il Consiglio federale nel suo rapporto di gestione annuale. Se una relazione d’interesse è incompatibile con l’appartenenza al consiglio di amministrazione e il membro in questione persiste nel mantenerla, il consiglio di amministrazione ne chiede la destituzione all’assemblea generale.

3I membri del consiglio di amministrazione non possono far parte della direzione.

Art. 12 Remunerazione

Il Consiglio federale provvede affinché le disposizioni dell’articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 20005 sul personale federale siano applicate per analogia, all’interno della SIFEM SA, ai membri del consiglio di amministrazione, al personale di terzi incaricati della gestione dell’attività e al personale con una remunerazione paragonabile.

5 RS 172.220.1