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Consultazione 2021/72: Legge federale sulla società finanziaria di sviluppo SIFEM SA · 4 pagine
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[Legge SIFEM] FF …
Art. 13 Condizioni d’impiego
1Il personale della SIFEM SA è assunto in base a un contratto di diritto privato.
2Il consiglio di amministrazione della SIFEM SA e i terzi da essa incaricati di gestire l’attività promuovono la diversità e le pari opportunità, in particolare per i collaboratori con disabilità.
Sezione 5: Finanziamento
Art. 14 Finanziamento
1La SIFEM SA si autofinanzia attraverso le proprie attività.
2La Confederazione provvede affinché la società sia dotata di sufficiente capitale.
Art. 15 Fondi di terzi
La SIFEM SA può accettare prestazioni pecuniarie da terzi purché ciò sia compatibile con i suoi compiti e obiettivi.
Art. 16 Tesoreria
1L’Amministrazione federale delle finanze (AFF) gestisce le liquidità della SIFEM SA nell’ambito della sua tesoreria centrale.
2Al fine di coprire il fabbisogno di liquidità necessario per le sue attività d’investimento, la SIFEM SA detiene adeguate riserve di liquidità presso una banca in conformità alla legge dell’8 novembre 19346 sulle banche.
3L’AFF e la SIFEM SA disciplinano i dettagli in un contratto di diritto pubblico.
Sezione 6: Referendum ed entrata in vigore
Art. 17
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.