Progetto
Consultazione 2021/82: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1148 che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, uno strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 46 pagine
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L 251/86 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 15.7.2021
ALLEGATO IV
Azioni ammissibili a tassi di cofinanziamento più elevati in conformità dell’articolo 12, paragrafo 3, e dell’articolo 13, paragrafo 17
1) Acquisto di attrezzature operative attraverso sistemi di appalti congiunti con l’Agenzia europea della guardia di
frontiera e costiera, da mettere a disposizione di tale Agenzia per le sue attività operative in conformità dell’articolo 64, paragrafo 14, del regolamento (UE) 2019/1896.
2) Misure a sostegno della cooperazione interagenzia tra uno Stato membro e un paese terzo confinante con cui l’Unione
condivide una frontiera terrestre o marittima.
3) Rafforzamento dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera che fornisce sostegno alle autorità nazionali
responsabili della gestione delle frontiere nel perseguire misure concernenti lo sviluppo comune di capacità, gli appalti congiunti, la definizione di norme comuni ed eventuali altre misure per razionalizzare la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri e tale Agenzia, come indicato al punto 1, lettera b), dell’allegato II.
4) Impiego congiunto di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione come indicato all’allegato III.
5) Misure nel quadro del controllo di frontiera volte a migliorare l’identificazione e il sostegno immediato delle vittime
della tratta di esseri umani nonché a sviluppare e sostenere adeguati meccanismi di indirizzamento per tali gruppi di destinatari e misure nel quadro del controllo di frontiera volte a rafforzare la cooperazione transfrontaliera per individuare i trafficanti.
6) Sviluppo di sistemi integrati per la protezione dei minori presso le frontiere esterne, anche mediante un’adeguata
formazione del personale e lo scambio di buone prassi tra gli Stati membri e con l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.
7) Misure volte a utilizzare, trasferire, verificare e convalidare nuove metodologie o tecnologie, compresi progetti pilota e
misure di follow-up dei progetti di ricerca finanziati dall’Unione, come indicato all’allegato III, e misure volte a migliorare la qualità dei dati conservati nei sistemi TIC nel settore della politica dei visti e delle frontiere e a migliorare l’esercizio da parte degli interessati dei diritti di informazione, accesso, rettifica e cancellazione dei propri dati personali e limitazione del loro trattamento nel contesto delle azioni che rientrano nell’ambito di applicazione dello Strumento.
8) Misure relative all’identificazione e all’indirizzamento verso servizi di protezione delle persone vulnerabili e assistenza
immediata di tali persone.
9) Misure per la creazione e la gestione di punti di crisi negli Stati membri che devono affrontare una pressione
migratoria eccezionale e sproporzionata, già esistente o potenziale.
10) Ulteriore sviluppo di diverse forme di cooperazione fra Stati membri nel trattamento dei visti, come indicato al punto
2, lettera d), dell’allegato II.
11) Aumento della presenza o della rappresentanza consolare degli Stati membri nei paesi i cui cittadini devono essere
provvisti di visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne ai sensi del regolamento (UE) 2018/1806, in particolare nei paesi terzi in cui nessuno Stato membro è attualmente presente.
12) Misure volte a migliorare l’interoperabilità dei sistemi TIC.