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Consultazione 2021/82: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1148 che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, uno strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 46 pagine

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L 251/84 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 15.7.2021

ALLEGATO III

Ambito di applicazione del sostegno

1. Nell’ambito dell’obiettivo specifico indicato all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), lo Strumento sostiene in particolare:

a) infrastrutture, edifici, sistemi e servizi necessari ai valichi di frontiera e per la sorveglianza di frontiera tra i valichi di

frontiera;

b) attrezzature operative, compresi i mezzi di trasporto e i sistemi TIC, necessari per un controllo di frontiera efficace e

sicuro ai valichi di frontiera e per la sorveglianza di frontiera, in linea con eventuali norme elaborate dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera;

c) formazione relativa alla gestione europea integrata delle frontiere, o che contribuisca al suo sviluppo, tenendo conto

delle necessità operative e delle analisi dei rischi, ivi comprese le sfide individuate nelle raccomandazioni di cui all’articolo 13, paragrafo 7, e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali;

d) impiego congiunto di funzionari di collegamento in paesi terzi in conformità del regolamento (UE) 2019/1240 del

Parlamento europeo e del Consiglio (1), e distacchi di guardie di frontiera e di altri esperti del settore negli Stati membri o da uno Stato membro a un paese terzo, rafforzamento della cooperazione e della capacità operativa delle reti di esperti o di funzionari di collegamento e scambio di migliori prassi e miglioramento della capacità delle reti europee di valutare, promuovere, sostenere e sviluppare le politiche dell’Unione;

e) scambio di buone prassi ed esperienze, studi, progetti pilota e altre azioni rilevanti per attuare o sviluppare la

gestione europea integrata delle frontiere, incluse misure volte al rafforzamento della guardia di frontiera e costiera europea, tra cui sviluppo comune di capacità, appalti congiunti, definizione di norme comuni e altre misure per razionalizzare la cooperazione e il coordinamento tra l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e gli Stati membri, e di misure di indirizzamento delle persone vulnerabili che necessitano di assistenza e delle persone che necessitano di protezione internazionale o che intendono chiederla;

f) azioni volte a sviluppare metodi innovativi o a utilizzare nuove tecnologie con un potenziale di trasferibilità verso

altri Stati membri, in particolare mediante l’impiego dei risultati dei progetti di ricerca in materia di sicurezza, qualora l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, agendo ai sensi dell’articolo 66 del regolamento (UE) 2019/1896, abbia riconosciuto che tale impiego contribuisce allo sviluppo delle capacità operative della guardia di frontiera e costiera europea;

g) misure preparatorie, di sorveglianza, amministrative e tecniche necessarie per attuare le politiche in materia di

frontiere esterne, anche per rafforzare la governance dello spazio Schengen tramite lo sviluppo e l’attuazione del meccanismo di valutazione istituito dal regolamento (UE) n. 1053/2013 per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen e del regolamento (UE) 2016/399, comprese le spese di missione degli esperti della Commissione e degli Stati membri che partecipano a visite in loco, e misure per attuare le raccomandazioni formulate a seguito di valutazioni delle vulnerabilità svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in conformità del regolamento (UE) 2019/1896;

h) azioni volte a migliorare la qualità dei dati conservati nei sistemi TIC e l’esercizio da parte degli interessati dei diritti

di informazione, accesso, rettifica e cancellazione dei propri dati personali e limitazione del loro trattamento;

i) identificazione, rilevamento delle impronte digitali, registrazione, controlli di sicurezza, raccolta di informazioni

(debriefing), comunicazione di informazioni, esami medici e accertamento delle vulnerabilità e, ove necessario, cure mediche e indirizzamento dei cittadini di paesi terzi verso la procedura appropriata alle frontiere esterne;

j) azioni volte a rafforzare la sensibilizzazione in merito alle politiche relative alle frontiere esterne fra le parti

interessate e fra i cittadini, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione;

k) sviluppo di strumenti statistici, di metodi e di indicatori che rispettino il principio di non discriminazione;

l) sostegno operativo per l’attuazione della gestione europea integrata delle frontiere.

(1) Regolamento (UE) 2019/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 88).