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Consultazione 2021/82: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1148 che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, uno strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 46 pagine

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15.7.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 251/85

2. Nell’ambito dell’obiettivo specifico indicato all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), lo strumento sostiene in particolare:

a) infrastrutture ed edifici necessari per il trattamento delle domande di visto e la cooperazione consolare, ivi comprese

misure di sicurezza, e altre azioni volte a migliorare la qualità del servizio ai richiedenti il visto;

b) attrezzature operative e sistemi TIC necessari per il trattamento delle domande di visto e la cooperazione consolare;

c) formazione del personale consolare e di altro personale che contribuisca alla politica comune in materia di visti e alla

cooperazione consolare;

d) scambio di migliori prassi e di esperti, compreso il distacco di esperti, e miglioramento della capacità delle reti

europee di valutare, promuovere, sostenere e sviluppare ulteriormente le politiche dell’Unione e i suoi obiettivi;

e) studi, progetti pilota e altre azioni rilevanti, come le azioni volte a migliorare la conoscenza mediante analisi,

monitoraggio e valutazione;

f) azioni volte a sviluppare metodi innovativi o a utilizzare nuove tecnologie con un potenziale di trasferibilità verso

altri Stati membri, in particolare progetti volti a verificare e convalidare i risultati dei progetti di ricerca finanziati dall’Unione;

g) misure preparatorie, di sorveglianza, amministrative e tecniche, anche per rafforzare la governance dello spazio

Schengen tramite lo sviluppo e l’attuazione del meccanismo di valutazione istituito dal regolamento (UE)

n. 1053/2013 per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen, comprese le spese di missione degli esperti della Commissione e degli Stati membri che partecipano a visite in loco;

h) attività di sensibilizzazione sulle politiche dei visti fra le parti interessate e fra i cittadini, compresa la comunicazione

istituzionale delle priorità politiche dell’Unione;

i) sviluppo di strumenti statistici, di metodi e di indicatori nel rispetto del principio di non discriminazione;

j) sostegno operativo per l’attuazione della politica comune in materia di visti;

k) sostegno agli Stati membri nel rilascio di visti, compresi i visti con validità territoriale limitata, di cui all’articolo 25

del regolamento (CE) n. 810/2009, rilasciati per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali.

3. Nell’ambito dell’obiettivo strategico indicato all’articolo 3, paragrafo 1, lo Strumento sostiene in particolare:

a) infrastrutture ed edifici necessari per ospitare i sistemi IT su larga scala e le componenti delle infrastrutture di

comunicazione associate;

b) attrezzature e sistemi di comunicazione necessari per garantire il corretto funzionamento dei sistemi IT su larga scala;

c) attività di formazione e di comunicazione in relazione ai sistemi IT su larga scala;

d) sviluppo e aggiornamento dei sistemi IT su larga scala;

e) studi, dimostrazioni di concetto, progetti pilota e altre azioni rilevanti legate all’attuazione di sistemi IT su larga scala,

compresa la loro interoperabilità;

f) azioni volte a sviluppare metodi innovativi o a utilizzare nuove tecnologie con un potenziale di trasferibilità verso

altri Stati membri, in particolare progetti volti a verificare e convalidare i risultati dei progetti di ricerca finanziati dall’Unione;

g) sviluppo di strumenti statistici, di metodi e di indicatori per i sistemi IT su larga scala nel settore della politica dei visti

e delle frontiere nel rispetto del principio di non discriminazione;

h) azioni volte a migliorare la qualità dei dati conservati nei sistemi TIC e l’esercizio da parte degli interessati dei diritti

di informazione, accesso, rettifica e cancellazione dei propri dati personali e limitazione del loro trattamento;

i) sostegno operativo per l’attuazione di sistemi IT su larga scala.