Progetto
Consultazione 2021/82: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1148 che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, uno strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 46 pagine
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L 251/82 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 15.7.2021
ALLEGATO II
Misure di attuazione
1. Lo Strumento contribuisce all’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), tramite le seguenti misure di attuazione:
a) miglioramento del controllo di frontiera in conformità dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE)
2019/1896, nel modo seguente:
i) rafforzando la capacità di svolgimento delle verifiche e della sorveglianza alle frontiere esterne, anche con misure volte ad agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere e, ove opportuno, misure relative:
— alla prevenzione e all’individuazione della criminalità transfrontaliera alle frontiere esterne, in particolare il traffico di migranti, la tratta di esseri umani e il terrorismo,
— alla gestione di livelli costantemente elevati di migrazione alle frontiere esterne, anche attraverso il rinforzo tecnico e operativo e meccanismi e procedure per l’identificazione delle persone vulnerabili e dei minori non accompagnati e per l’identificazione delle persone che necessitano di protezione internazionale o intendono chiederla, la fornitura di informazioni a tali persone e il loro indirizzamento;
ii) applicando misure tecniche e operative nello spazio Schengen connesse al controllo di frontiera, salvaguardando nel contempo la libera circolazione delle persone al suo interno;
iii) effettuando analisi dei rischi per la sicurezza interna e analisi delle minacce che possono pregiudicare il funzionamento o la sicurezza delle frontiere esterne;
b) sviluppo della guardia di frontiera e costiera europea attraverso il sostegno fornito alle autorità nazionali responsabili
della gestione delle frontiere nella realizzazione di misure concernenti lo sviluppo delle capacità e lo sviluppo comune di capacità, gli appalti congiunti, la definizione di norme comuni ed eventuali altre misure per razionalizzare la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri e l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera;
c) rafforzamento della cooperazione interagenzia a livello nazionale tra le autorità nazionali responsabili del controllo
di frontiera o di compiti svolti alle frontiere e rafforzamento della cooperazione a livello dell’Unione tra gli Stati membri o tra gli Stati membri, da un lato, e i pertinenti organi e organismi dell’Unione o paesi terzi, dall’altra;
d) garanzia dell’applicazione uniforme dell’acquis dell’Unione in relazione alle frontiere esterne, anche attraverso
l’attuazione delle raccomandazioni risultanti dai meccanismi di controllo della qualità quali il meccanismo di valutazione Schengen in conformità del regolamento (UE) n. 1053/2013, le valutazioni di vulnerabilità in conformità del regolamento (UE) 2019/1896 e meccanismi di controllo della qualità a livello nazionale;
e) istituzione, esercizio e manutenzione di sistemi IT su larga scala conformemente al diritto dell’Unione nel settore
della gestione delle frontiere, in particolare SIS, ETIAS, EES ed Eurodac ai fini della gestione delle frontiere, compresa l’interoperabilità di tali sistemi IT su larga scala e delle relative infrastrutture di comunicazione, nonché azioni volte a migliorare la qualità dei dati e la fornitura di informazioni;
f) aumento della capacità di prestare assistenza alle persone che si trovano in pericolo in mare e sostegno alle
operazioni di ricerca e soccorso in situazioni che possano presentarsi durante un’operazione di sorveglianza delle frontiere in mare;
g) sostegno alle operazioni di ricerca e soccorso nell’ambito della sorveglianza delle frontiere in mare.
2. Lo Strumento contribuisce all’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), tramite le misure di attuazione seguenti:
a) erogazione di servizi efficienti e adeguati alle esigenze dei richiedenti il visto, mantenendo nel contempo la sicurezza
e l’integrità delle procedure di visto e nel pieno rispetto della dignità umana e dell’integrità dei richiedenti e dei titolari di un visto, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2008;
b) sostegno agli Stati membri nel rilascio di visti, compresi i visti con validità territoriale limitata, di cui all’articolo 25
del regolamento (CE) n. 810/2009, rilasciati per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali;