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Consultazione 2022/17: Revisione dell’ordinanza sullo stato civile (OSC) e dell’ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 4 pagine
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Ordinanza sullo stato civile (OSC)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero,
ordina:
I
L’ordinanza del 28 aprile 20041 sullo stato civile è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 3 lett. a e cpv. 6
3Per essere nominato o eletto ufficiale dello stato civile sono richiesti:
a. Abrogata
6Abrogato
Art. 5 cpv. 1 lett. e
1In materia di stato civile le rappresentanze svizzere all’estero svolgono in particolare i compiti seguenti:
e. ricevono e trasmettono dichiarazioni concernenti il cognome (art. 12 cpv. 2, 13 cpv. 1, 13a cpv. 1, 14 cpv. 2, 14a cpv. 1, 37 cpv. 4 e 37a cpv. 5);
Art. 26 cpv. 2 e 3
2Il nome dello Stato estero è documentato con la denominazione abbreviata confor- memente alla «Lista delle denominazioni degli Stati»2 gestito dalla Direzione del di- ritto internazionale pubblico del Dipartimento federale degli affari esteri.
3Se il luogo dell’evento si trova in una regione la cui appartenenza a uno Stato è controversa, il nome dello Stato è documentato conformemente alla lista dei Codici
1 RS 211.112.2
2La lista della denominazione degli Stati è consultabile sul sito www.dfae.admin.ch > Poli-
tica estera > Diritto internazionale pubblico > Osservanza e promozione del diritto inter- nazionale pubblico > Il riconoscimento di Stati e governi > Lista della denominazione de- gli Stati.
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