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Consultazione 2022/17: Revisione dell’ordinanza sullo stato civile (OSC) e dell’ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 4 pagine

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Ordinanza sullo stato civile «%ASFF_YYYY_ID»

degli Stati e dei territori gestita dall’Ufficio federale della statistica e utilizzata nelle statistiche della Confederazione3.

Art. 29 cpv. 2 e 3

2Se concerne più autorità di vigilanza, la modifica compete all’autorità di vigilanza nella cui sfera di competenza rientra:

a. la modifica di dati dello stato civile documentati per la prima volta; o

b. la documentazione successiva di fatti di stato civile che hanno avuto luogo prima dell’ultima documentazione.

3Se le competenze non sono chiare, si procede secondo le indicazioni dell’UFSC.

Art. 30

Abrogato

Art. 35 cpv. 6 e 6bis

6Se la nascita è notificata da una delle persone di cui all’articolo 34 lettera bbis, l’uf- ficio dello stato civile può chiedere una conferma del parto da parte del medico.

6bisSe al momento della nascita la madre è sposata con una donna e se il figlio è stato concepito mediante dono di spermatozoi secondo le disposizioni della legge del 18 dicembre 19984 sulla medicina della procreazione (LPAM), questo deve essere docu- mentato all’ufficio dello stato civile con una conferma scritta da parte del medico cu- rante secondo l’articolo 25 LPAM.

Art. 45 cpv. 2

2I dati dello stato civile non ancora documentati definitivamente (art. 28), da modifi- care (art. 29) o bloccati (art. 46) possono essere divulgati soltanto previa autorizza- zione dell’autorità di vigilanza.

Art. 50 cpv. 1 lett. abis

1L’ufficio dello stato civile competente per la documentazione comunica all’autorità di protezione dei minori del luogo di domicilio del figlio:

abisla nascita di un figlio la cui madre è sposata con una donna se non è stata presentata all’ufficio dello stato civile una conferma medica conformemente all’articolo 35 ca- poverso 6 né è avvenuto il riconoscimento da parte del padre.

3La lista Codici degli Stati e dei territori utilizzata nelle statistiche della Confederazione è

consultabile sul sito www.bfs.admin.ch > Basi statistiche e rilevazioni > Stati e territori.

4 RS 810.11