Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine

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Compendio

La presente revisione intende modernizzare il diritto penale amministrativo, in partico-

lare la procedura penale amministrativa, per tenere conto dell’evoluzione intervenuta

nella procedura penale dall’adozione della legge che è in vigore dal 1974. Il suo princi-

pale obiettivo è garantire i diritti degli imputati offrendo alle autorità di perseguimento penale amministrativo strumenti procedurali moderni ed efficaci. A tal fine, propone un allineamento di massima con le regole del Codice di procedura penale. Si tratta quindi di garantire nel diritto penale amministrativo lo stesso livello di protezione dei diritti della difesa che nel diritto penale ordinario con disposizioni più precise che tengono conto delle realtà e necessità attuali. Sono previste disposizioni derogatorie solo nella misura in cui lo richiedono le particolarità della giurisdizione penale amministrativa.

Situazione iniziale

La presente revisione trae origine dalla mozione Caroni 14.4122 «Per un diritto penale amministrativo moderno» che incarica il Consiglio federale di presentare un disegno di revisione totale della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA;

RS 313.0) o, in alternativa, un disegno che sostituisca tale legge con modifiche del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0) e del Codice di procedura penale svizzero (CPP; RS 312.0). La DPA è composta da una prima parte relativa al diritto materiale e da una seconda, che costituisce gran parte della legge, consacrata al diritto procedurale. Essa è entrata in vigore il 1° gennaio 1975 e da allora è stata modificata soltanto in singoli punti senza mai essere oggetto di una revisione totale. In particolare è stata esclusa dall’unificazione del diritto di procedura penale dal 1997 a causa del tempo che sarebbe stato necessario per la sua integrazione. La presente revisione si prefigge quindi di rimediarvi garantendo agli imputati nella procedura penale amministrativa gli stessi diritti che nella procedura penale ordinaria, pur offrendo alle autorità competenti strumenti procedurali che permettano loro di affrontare con efficacia le sfide attuali.

Contenuto del progetto

Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni alle leggi amministrative della Confederazione richiedono la padronanza del diritto amministrativo nel settore in questione. Per tale motivo la DPA affida questi compiti all’Amministrazione federale. L’alternativa consisterebbe nel trasferire questa competenza alle autorità di perseguimento penale ordinario. Non va tuttavia dimenticato che il diritto penale amministrativo interessa un numero molto elevato di casi e che si tratta di una materia che richiede conoscenze approfondite in settori molto diversi. Un trasferimento della competenza avrebbe conseguenze importanti sull’organizzazione e le spese di funzionamento di queste autorità e appare quindi poco realistico sul piano politico, a prescindere dal fatto che la competenza sia attribuita al Ministero pubblico della Confederazione o alle autorità penali cantonali. Di conseguenza, l’avamprogetto propone di mantenere la giurisdizione penale amministrativa esistente.

Considerato che fa parte a pieno titolo del diritto penale, il diritto penale amministrativo deve rispettare anche i principi del diritto penale ordinario – materiale e procedurale. Le particolarità dei reati del diritto penale amministrativo e la sua applicazione da parte dell’amministrazione richiedono però degli adeguamenti. Il diritto penale amministrativo può pertanto derogare al CP e al CPP solo nella misura in cui ciò sia necessario per tenere conto delle sue particolarità. La prima parte della DPA riguardante il diritto materiale contiene le disposizioni che derogano alla parte generale del CP e quelle che derogano alla parte speciale del CP in materia di truffa, falsità in documenti e favoreggiamento. La necessità di revisione di questa parte è limitata, tenuto conto dello scarso numero di disposizioni interessate e del fatto che alcune di esse sono già state rivedute dalla legge federale del 17 dicembre 2021 sull’armonizzazione delle pene.