Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine
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Di contro, la parte riguardante il diritto procedurale necessita una revisione totale nel senso del massimo possibile allineamento al CPP che non può tuttavia essere ripreso immutato. Le particolarità della giurisdizione penale amministrativa e del diritto penale amministrativo nelle leggi settoriali rendono infatti necessari numerosi adeguamenti. L’avamprogetto propone quindi di mantenere una legge speciale consacrata al diritto penale amministrativo, invece che integrare quest’ultimo nel CP e nel CPP.
L’assenza di revisione della DPA per quasi cinquant’anni ha portato all’inserimento nelle leggi settoriali di numerose regole speciali, di carattere sia materiale sia procedurale, che ha pregiudicato la necessaria coerenza di questo ambito del diritto. Per porvi rimedio, l’avamprogetto propone di disciplinare in modo uniforme nella DPA gli istituti comuni a diverse unità amministrative, come le condizioni della punibilità per i reati commessi nel quadro di un’impresa e i provvedimenti coercitivi.
L’avamprogetto propone quindi di rivedere il vigente articolo 7 DPA e le disposizioni che si basano su di esso sparse nelle leggi settoriali creando una normativa unica della punibilità per i reati commessi nel quadro di un’impresa. Viene mantenuto il principio secondo cui l’impresa può essere condannata, senza sua colpa, al pagamento della multa. L’impresa sarà passibile di una multa di 50 000 franchi al massimo se viene commessa una contravvenzione di diritto penale amministrativo nella sua gestione e se i provvedimenti d’inchiesta necessari appaiono sproporzionati rispetto alla gravità dell’infrazione.
L’avamprogetto propone inoltre una normativa uniforme per tutti i provvedimenti coercitivi. Ammette il ricorso alle misure di sorveglianza segrete da una parte riprendendo i casi in cui le autorità di perseguimento penale amministrativo possono far capo già oggi alle misure di sorveglianza segrete in virtù della legislazione speciale e dall’altra riprendendo ampiamente le condizioni procedurali del CPP. L’avamprogetto propone anche di mantenere la maggior parte delle competenze delle autorità penali, affidando tuttavia al giudice dei provvedimenti coercitivi l’insieme delle competenze che gli spettano in procedura penale ordinaria, comprese quelle attualmente esercitate dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale in materia di dissigillamento. Propone anche di rinunciare a ogni competenza dei ministeri pubblici della Confederazione e dei Cantoni nella procedura giudiziaria. Le unità amministrative promuoveranno sole l’accusa dinanzi ai giudici.