Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/33: Colmare una lacuna relativa alla responsabilità penale nella legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (LInFi) · 7 pagine

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Compendio

Con la presente modifica della LInFi viene creata una nuova norma penale,

strutturata come contravvenzione, concernente la violazione dell’obbligo di pub-

blicazione di un prospetto dell’offerta o di un annuncio contenente informazioni veritiere e complete. La modifica va a colmare una lacuna del diritto penale.

Situazione iniziale

Conformemente alla vigente legge sull’infrastruttura finanziaria (LinFi), nel quadro di una procedura di offerta pubblica di acquisto la società bersaglio viene punita con la multa, se nel parere relativo all’offerta fornisce indicazioni inveritiere o incomplete (art. 153 cpv. 1 lett. b LInFi). La LinFi non contiene disposizioni penali per il caso in cui l’offerente fornisca indicazioni inveritiere o incomplete nel prospetto o nell’annuncio dell’offerta, il che costituisce un’incongruenza. Indicazioni veritiere e complete nel prospetto o nell’annuncio dell’offerta sono importanti per gli azionisti della società bersaglio tanto quanto indicazioni veritiere e complete nel parere del suo consiglio di amministrazione.

Contenuto del progetto preliminare

Per la ragione appena esposta viene pertanto introdotta nella LInFi una nuova disposizione penale, strutturata come contravvenzione, concernente la violazione dell’obbligo di pubblicazione di un prospetto dell’offerta o di un annuncio contenente informazioni veritiere e complete. Analogamente alla comminatoria delle sanzioni in caso di indicazioni inveritiere o incomplete nel parere relativo all’offerta pubblica di acquisto della società bersaglio, la pena applicabile ammonta per il reato intenzionale fino a 500 000 franchi di multa e per il reato per negligenza fino a 150 000 franchi di multa.