Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/33: Colmare una lacuna relativa alla responsabilità penale nella legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (LInFi) · 7 pagine

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150 000 franchi. Una pena più elevata non sarebbe commisurata all’illiceità dell’atto.

Non è punibile soltanto l’offerente, ma anche le persone che agiscono d’intesa con lui (cfr. art. 127 cpv. 1 e 3 LInFi). La completezza del prospetto dell’offerta o dell’annuncio preliminare è valutata nel dettaglio in base alle disposizioni di esecuzione dell’O-COPA (cfr. art. 17 segg. e art. 5 segg. O-COPA).

Se la Commissione delle offerte pubbliche di acquisto viene a conoscenza di infrazioni contro la nuova disposizione penale, deve informarne immediatamente le competenti autorità di perseguimento penale (cfr. art. 138 cpv. 4 LInFi), nella fattispecie il Dipartimento federale delle finanze (DFF) (cfr. art. 50 cpv. 1 della legge del 22 giugno 20074 sulla vigilanza dei mercati finanziari [LFINMA]).

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni per la Confederazione

Le infrazioni alla nuova disposizione penale vengono perseguite e giudicate, come la maggior parte delle infrazioni alle leggi sui mercati finanziari, dal DFF (cfr. art. 50 cpv. 1 LFINMA). Non sono tuttavia da attendersi né ripercussioni sull’effettivo del personale del DFF né ripercussioni finanziarie di altra natura per la Confederazione.

5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

Non sono previste ripercussioni per i Cantoni, i Comuni, le città, gli agglomerati e le regioni di montagna.

5.3 Ripercussioni sull’economia

Il progetto preliminare riguarda tutti i potenziali offerenti in una procedura di offerta pubblica di acquisto. Non sono attese ripercussioni sull’economia nazionale.

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

Il progetto preliminare si fonda sugli articoli 98 capoverso 1 e 123 capoverso 1 Cost.5, che conferisce alla Confederazione la competenza di emanare prescrizioni sulle banche e sulle borse, così come nell’ambito del diritto penale.

4 RS 956.1

5 RS 101