Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/33: Colmare una lacuna relativa alla responsabilità penale nella legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (LInFi) · 7 pagine

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pubblicare l’offerta in un prospetto che deve contenere informazioni veritiere e complete (cfr. art. 127 cpv. 1 e 3 LInFi). Quali informazioni debba contenere precisamente il prospetto è dettagliato nell’ordinanza commissionale del 21 agosto 20082 sulle offerte pubbliche di acquisto (ordinanza commissionale OPA, O-COPA) (cfr. art. 17 segg. O-COPA).

L’offerente può annunciare un’offerta prima della pubblicazione del prospetto o pubblicare un annuncio preliminare (cfr. art. 131 cpv. 1 LInFi). Le informazioni che l’annuncio preliminare deve contenere sono circostanziate nell’O-COPA (cfr. art. 5 segg. O-COPA). Il prospetto dell’offerta può essere modificato rispetto all’annuncio preliminare solo se le modifiche sono nel complesso favorevoli ai destinatari (cfr. art. 8 cpv. 2 O-COPA).

La violazione da parte dell’offerente delle disposizioni sul contenuto del prospetto dell’offerta e dell’annuncio preliminare non è attualmente punibile secondo la LInFi. Per contro, il consiglio di amministrazione della società bersaglio si rende punibile se nel parere prescritto relativo all’offerta pubblica di acquisto fornisce indicazioni inveritiere o incomplete (cfr. art. 132 LInFi).

In determinati casi le indicazioni inveritiere o incomplete fornite nel prospetto o nell’annuncio preliminare potrebbero configurare reati del diritto penale generale, ad esempio, il reato di false indicazioni su attività commerciali (cfr. art. 152 CP3). Ai sensi dell’articolo 292 CP, è punito con la multa chi non ottempera a una rettifica del prospetto o dell’annuncio preliminare decisa dalla Commissione delle offerte pubbliche di acquisto (cfr. art. 138 cpv. 3 LInFi) sotto comminatoria della multa prevista in caso di infrazione.

2.2 Necessità d’intervenire a livello legislativo e obiettivi

Come indicato in precedenza, le disposizioni penali per l’offerente e la società bersaglio sono disciplinate in modo non uniforme nell’attuale diritto in materia di offerte pubbliche di acquisto. Questa sembra essere un’asimmetria stridente. Mentre gli organi della società bersaglio sono puniti con una multa se forniscono ai loro azionisti indicazioni inveritiere o incomplete nel parere relativo a un’offerta (art. 153 cpv. 1 lett. b LInFi), non esiste una possibilità di sanzione corrispondente per indicazioni inveritiere o incomplete nel prospetto dell’offerta o nel preannuncio da parte dell’offerente. Il presente progetto preliminare si prefigge di colmare questa lacuna in materia di punibilità. Lo scopo è di garantire che gli azionisti della società bersaglio possano decidere liberamente sulla base di informazioni complete e corrette.

Il fatto che indicazioni inveritiere o incomplete nel prospetto dell’offerta o nel preannuncio siano perseguibili in singoli casi non è sufficiente. In particolare, in caso di indicazioni false nel prospetto dell’offerta o nel preannuncio, la Commissione delle offerte pubbliche d’acquisto può esigere il ripristino della situazione conforme legale e vincolarle a una comminatoria della pena secondo l’articolo 292 CP. Nella prassi però è difficile ripristinare la situazione conforme legale, soprattutto se

2 RS 954.195.1

3 RS 311.0