Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/35: Modifica della legge federale sulla politica regionale · 6 pagine
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6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
L’articolo 103 della Costituzione federale7 attribuisce alla Confederazione competenza in materia di politica strutturale. Secondo l’articolo suddetto, la Confederazione può sostenere le regioni del Paese economicamente minacciate nonché promuovere rami economici che, nonostante le misure di solidarietà che si possono ragionevolmente esigere da loro, non riescono ad assicurare la propria esistenza. Nelle aree rurali e nelle regioni di montagna queste misure di solidarietà non sono sempre sufficienti.
La promozione delle aree rurali e delle regioni di montagna riveste un interesse economico generale. La competitività della Svizzera e il benessere delle imprese e dei cittadini del nostro Paese dipendono anche dallo sviluppo delle singole regioni. La concessione di aiuti finanziari non compromette la libertà economica.
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Il contenuto tematico del progetto non concerne gli impegni internazionali della Svizzera.
6.3 Forma dell’atto
Secondo l’articolo 164 capoverso 1 della Costituzione federale, tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Il presente progetto ottempera a questo principio.
6.4 Subordinazione al freno alle spese
Il progetto non prevede né nuove disposizioni in materia di sussidi (che comportino uscite superiori ai valori soglia), né nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa (implicanti spese superiori ai valori soglia). Di conseguenza il presente progetto non sottostà al freno alle spese.
6.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale
La presente modifica di legge rispetta il principio di sussidiarietà (art. 5a e art. 43a cpv. 1 Cost.): la Confederazione non si assume compiti che attualmente vengono svolti dai Cantoni. Si tratta soltanto di dare la possibilità ai Cantoni di ottenere contributi a fondo perso dalla Confederazione da destinare alle piccole infrastrutture. Spetta ai Cantoni decidere se usufruire o meno di questa possibilità.
Anche il principio dell’equivalenza fiscale viene ottemperato (art. 43a cpv. 2 Cost.): la Confederazione partecipa al finanziamento di progetti cantonali e stabilisce i requisiti per la concessione del finanziamento. Pertanto, in relazione alla corrispondenza tra assunzione dei costi e potere decisionale il principio dell’equivalenza fiscale viene rispettato.
6.6 Rispetto dei principi della legge sui sussidi
6.6.1 Contributi a fondo perso per piccole infrastrutture
Secondo l’articolo 3 della legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi8, gli aiuti finanziari sono vantaggi pecuniari concessi a beneficiari estranei all’Amministrazione federale, per assicurare o promuovere l’adempimento di un compito scelto dal beneficiario. Sono considerati vantaggi pecuniari in particolare le prestazioni in denaro non rimborsabili, come i contributi a fondo perso per piccole infrastrutture.
6.6.2 Importanza per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalla Confederazione
Tramite la NPR la Confederazione e i Cantoni sostengono le regioni di montagna e le altre aree rurali, come pure le regioni di frontiera nel loro sviluppo economico regionale, con l’obiettivo di potenziare la concorrenzialità delle singole regioni, incrementarne la produzione di valore aggiunto e contribuire così a creare e mantenere posti di lavoro a livello regionale, a conservare un insediamento decentrato e a eliminare le disparità regionali. In quest’ottica, le infrastrutture di sviluppo, che portano creazione di valore aggiunto in una regione, rivestono un’importanza centrale. Gli strumenti della promozione degli investimenti nel quadro della NPR sono efficaci e andrebbero mantenuti per gran parte di tutti i progetti di investimento, ricorrendo ai mutui come prevede la prassi vigente. Tuttavia nelle regioni periferiche i mutui non sono sempre lo strumento più idoneo per finanziare le piccole infrastrutture: si tratta di progetti che, per i gestori che investono, non generano direttamente flusso di cassa oppure lo fanno soltanto in misura marginale (ad esempio: un percorso di mountain bike il cui accesso non può essere a pagamento). Queste piccole infrastrutture sono però economicamente importanti per le regioni, se possono essere sfruttate commercialmente da altri attori con i loro modelli aziendali. In futuro le infrastrutture di questo tipo dovrebbero perciò poter essere finanziate, in misura limitata, anche mediante contributi a fondo perso.
6.6.3 Aspettative riguardo alle misure di solidarietà che si possono esigere dalle regioni
La NPR fornisce un supporto fondamentale al lancio di progetti che, senza un finanziamento iniziale, non verrebbero realizzati. I gestori dei progetti se ne assumono totalmente la responsabilità. Partecipano al finanziamento del progetto con fondi propri e con quelli messi a disposizione da terzi, e soprattutto sono responsabili della solidità dei progetti. Per i piccoli progetti infrastrutturali, che in virtù della modifica potrebbero beneficiare dei contributi a fondo perso, significa che il gestore del progetto deve poter garantire, con i propri mezzi, la gestione e la manutenzione.
7 RS 101