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Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 347 pagine
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Ordinanza del DFI sugli integratori alimentari (OIAl)
Modifica del «$$SmartDocumentDate»
Il Dipartimento federale dell’interno
ordina:
I
L’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20161 sugli integratori alimentari è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 1, 4 lett. b e 7 lett. f
1La denominazione specifica per gli integratori alimentari è «integratore alimentare».
4In caso di riferimento a una vitamina, a un sale minerale o a un’altra sostanza, la dose giornaliera raccomandata deve contenere:
b. per le altre sostanze: almeno il 15 per cento della quantità massima secondo l’allegato 1; questa percentuale può essere eccezionalmente inferiore se si può dimostrare, sulla base di dati e informazioni scientifici universalmente riconosciuti, che la sostanza è presente in una quantità tale che è idonea a ottenere un effetto nutritivo o fisiologico.
7Oltre alle indicazioni specificate nell’articolo 3 capoverso 1 lettere a–i, k, m e o–q OID, occorre indicare:
f. i nomi delle categorie di vitamine, sali minerali o altre sostanze che caratterizzano il prodotto o una menzione relativa alla natura di tali vitamine, sali minerali o altre sostanze.
II
Gli allegati 1 e 2 sono modificati secondo la versione qui annessa.
1RS 817.022.14
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