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Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 347 pagine
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Ordinanza del DFI sulle bevande
Modifica del «$$SmartDocumentDate»
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)
ordina:
I
L’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20161 sulle bevande è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione
Concerne soltanto il testo tedesco.
Art. 38 cpv. 1
1Il tenore di caffeina non deve essere superiore a 160 mg per razione giornaliera, dove per razione giornaliera si intende:
a. razione giornaliera indicata nella caratterizzazione;
b. se la caratterizzazione non indica una razione giornaliera: 500 g di bevanda secondo lʼallegato 7 dellʼordinanza del DFI del 16 dicembre 20162 sullʼaggiunta di vitamine, sali minerali e altre sostanze alle derrate alimentari (OAVM).
Art. 39 cpv. 1 lett. c n. 1 e cpv. 2
Concerne soltanto il testo tedesco.
Art. 58 cpv. 4
4I tè di erbe e di frutti sono costituiti di parti di piante, di frutti o di loro estratti, i quali insieme allʼacqua danno una bevanda aromatica, destinata al rinfresco o al piacere di bere.
RS ...
1RS 817.022.12
2RS 817.022.32
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