Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/37: UCRAINA: Adeguamenti del diritto sulle derrate alimentari – agevolazioni nei requisiti di caratterizzazione a seguito di difficoltà di approvvigionamento · 3 pagine
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Dipartimento federale dell'interno
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)
Esempio: «Ingredienti: acqua, farina di FRUMENTO, oli vegetali (girasole, colza, a seconda della situazione di approvvigionamento)». In questo caso, non significa che l’olio di girasole e l’olio di colza sono sempre inclusi, ma che almeno uno dei due oli è sempre incluso, a seconda della situazione di approvvigionamento (lett. a).
Per le lecitine, è possibile la stessa indicazione degli oli (lett. b). Nel caso della lecitina, può essere indicata una selezione di possibili fonti di lecitina utilizzate, purché almeno una di esse sia presente nel prodotto finito. Per esempio, la parola «o» può essere usata per indicare chiaramente che è stato usato l’uno o l’altro tipo di lecitina. È fatto salvo l’articolo 11 OID sull’evidenziazione degli ingredienti che scatenano allergie o reazioni avverse (ad es. la lecitina di SOIA o la lecitina [UOVA]). Se la lecitina di girasole non è mai sostituita dalla lecitina di soia, si può anche dichiarare solo «lecitina» o «E322» senza indicare la fonte. Nel caso di derrate alimentari caratterizzate come «vegane» ai sensi dell’articolo 40 OID, la lecitina di girasole non può ovviamente essere sostituita da una lecitina di origine animale.
Il capoverso 1 lettera c dà ai produttori la possibilità di apporre sulle derrate alimentari un adesivo rotondo rosso che riporti l’indicazione dell’ingrediente divergente. L’adesivo deve essere ben visibile nel campo visivo principale dell’imballaggio e la scritta deve essere leggibile. I consumatori sono così informati in modo chiaro e semplice attraverso l’indicazione corretta.
Il capoverso 1 lettera d prevede che le derrate alimentari dichiarate che non corrispondono ai fatti possono essere contrassegnate con un adesivo rotondo rosso con la dicitura «Dichiarazione corretta degli ingredienti su: ...» seguita da un indirizzo Internet o un codice QR, ai quali sono fornite informazioni facilmente accessibili che precisano con quale olio o grasso vegetale raffinato è stato sostituito lʼolio di girasole o con quale additivo è stata sostituita la lecitina di olio di girasole. I consumatori che sono comunque interessati all’acquisto della derrata alimentare possono, prima dell’acquisto, cercare l’informazione (ad es. con il loro cellulare) per sapere se sono disposti ad accettare le divergenze esistenti. Se nel negozio non vi è una connessione Internet, i consumatori possono rivolgersi al personale del negozio, che di regola dispone delle informazioni necessarie.
Il capoverso 2 prevede una riserva generale dellʼarticolo 11 OID. Ciò significa che gli ingredienti che possono provocare allergie o altre reazioni avverse devono sempre essere caratterizzati ed evidenziati sul prodotto stesso. Per tali ingredienti sostitutivi, la possibilità di caratterizzazione di cui al capoverso 1 lettera d non può quindi essere applicata.
Capoverso 3: nel caso di derrate alimentari alle quali per motivi tecnici non è possibile applicare un adesivo, in alternativa può essere affisso un cartello sullo scaffale di vendita con le informazioni richieste al capoverso 1 lettere c o d, ad esempio per i prodotti surgelati. È importante fare uso di questa possibilità solo in casi eccezionali. Per garantire la protezione dei consumatori dagli inganni, è importante che alle possibilità di deroga si applichi una regolamentazione uniforme. La coesistenza di entrambe le possibilità di deroga (l’adesivo rotondo rosso e l’informazione sullo scaffale di vendita) porterebbe a confusione e mancanza di trasparenza. I consumatori devono poter presumere che, in linea di principio, tutte le derrate alimentari per le quali la dichiarazione non corrisponde al contenuto siano contrassegnate con un adesivo rotondo rosso.
Articolo 3
L’ordinanza dipartimentale entra in vigore il 15 luglio 2022 e si applica per un tempo limitato fino al 31.12.2023.
Commento relativo all’ordinanza del DFI concernente le deroghe ai requisiti di caratterizzazione nelle difficoltà di approvvigionamento dovute alla situazione in Ucraina