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Consultazione 2022/38: Legge federale sull’imposizione individuale · 9 pagine

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k. Abrogata

Art. 11 cpv. 1

Abrogato

Art. 18

Abrogato

Art. 32 cpv. 2

Abrogato

Art. 33 cpv. 1–3

1La ritenuta d’imposta alla fonte è fissata in base alla tariffa vigente dell’imposta sul reddito delle persone fisiche; comprende le imposte federali, cantonali e comunali.

2Abrogato

3Le spese professionali, i premi d’assicurazione e la deduzione per oneri familiari sono presi in considerazione forfettariamente. I Cantoni pubblicano l’ammontare de- gli importi forfettari.

Art. 33a cpv. 3

Abrogato

Art. 33b cpv. 2 e 3, primo periodo

2Abrogato

3La richiesta deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo al corri- spondente anno fiscale. ...

Art. 35a cpv. 1 lett. a

1Le persone assoggettate all’imposta alla fonte secondo l’articolo 35 capoverso 1 let- tera a o h possono, entro il 31 marzo dell’anno successivo al corrispondente anno fi- scale, richiedere una tassazione ordinaria ulteriore per ogni periodo fiscale se:

a. la parte preponderante dei loro proventi mondiali è imponibile in Svizzera;

Art. 36a cpv. 2

Abrogato

Art. 40

Abrogato