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Consultazione 2022/38: Legge federale sull’imposizione individuale · 9 pagine

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Art. 83 cpv. 2

Abrogato

Art. 85 cpv. 1–3

1L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) calcola l’ammontare della ritenuta d’imposta alla fonte in base alla tariffa dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

2Nel calcolo della ritenuta si tiene conto di importi forfettari per le spese professionali (art. 26) e per i premi d’assicurazioni (art. 33 cpv. 1 lett. d, f e g) nonché delle dedu- zioni per oneri familiari (art. 35 cpv. 1 lett. a-c). La deduzione di cui all’articolo 35 capoverso 1 lettera d non è presa in considerazione. L’AFC pubblica l’ammontare de- gli importi forfettari.

3Abrogato

Art. 89 Abs. 3

Abrogato

Art. 89a cpv. 2 e 3, primo periodo

2Abrogato

3La richiesta deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo al corri- spondente anno fiscale. ...

Art. 99a cpv. 1 lett. a

1Le persone assoggettate all’imposta alla fonte secondo l’articolo 91 possono, entro il 31 marzo dell’anno successivo al corrispondente anno fiscale, richiedere una tassa- zione ordinaria ulteriore per ogni periodo fiscale se:

a. la parte preponderante dei loro proventi mondiali è imponibile in Svizzera;

Titolo secondo, capitolo 2 (art. 113)

Abrogato

Art. 114 cpv. 1

1Il contribuente ha facoltà di esaminare gli atti che ha prodotto o firmato.

Art. 117 cpv. 3 e 4

3Abrogato

4Abrogato