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Consultazione 2022/38: Legge federale sull’imposizione individuale · 9 pagine

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e per 100 franchi di reddito in più 11.10 in più;

per 179 800 franchi di reddito 10 668.30

e per 100 franchi di reddito in più 13.20 in più;

per 768 600 franchi di reddito 88 389.00

e per 100 franchi di reddito in più 11.50 in più.

2L’ammontare dell’imposta è ridotto di 251 franchi per:

a. ogni figlio minorenne o figlio maggiorenne in formazione che vive in comu- nione domestica con il contribuente e per il quale quest’ultimo può far valere la deduzione di cui all’articolo 35 capoverso 1 lettera a o b; se il figlio mino- renne è soggetto all’autorità parentale congiunta e non sono versati alimenti per il figlio secondo l’articolo 33 capoverso 1 lettera c, la riduzione per ogni genitore è pari alla metà; negli altri casi, ha diritto alla riduzione la persona che può far valere la deduzione di 9000 franchi di cui all’articolo 35 capo- verso 1 lettera a o b;

b. ogni persona bisognosa che vive in comunione domestica con il contribuente e per la quale quest’ultimo può far valere la deduzione di cui all’articolo 35 capoverso 1 lettera c.

3L’imposta annua inferiore a 25 franchi non è riscossa.

Art. 37b cpv. 1, terzo periodo

1Concerne soltanto i testi tedesco e francese

Art. 38 cpv. 2

2L’imposta è calcolata su un quinto della tariffa di cui all’articolo 36 capoverso 1.

Art. 39 cpv. 1

1Gli effetti della progressione a freddo sull’imposta gravante il reddito delle persone fisiche sono compensati integralmente mediante pari adeguamento delle tariffe e delle deduzioni in franchi attuate sul reddito e sull’ammontare dell’imposta. Gli importi delle deduzioni attuate sul reddito sono arrotondati ai 100 franchi superiori o inferiori; la riduzione dell’ammontare dell’imposta in virtù dell’articolo 36 capoverso 2 è arro- tondata al franco superiore o inferiore.

Art. 42

Abrogato