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Consultazione 2022/42: Prescrizioni per i veicoli – Revisione parziale di quattro ordinanze in materia di circolazione stradale · 2 pagine

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Ordinanza sull’assicurazione dei veicoli «%ASFF_YYYY_ID»

Titolo prima dell’art. 38

II. Carri a mano provvisti di motore, monoassi, ciclomotori leggeri, sedie a rotelle, carri di lavoro con velocità massima di 6 km/h

Art. 38 cpv. 1 lett. a ed e

1Sono esonerati dall’obbligo dell’assicurazione secondo l’articolo 63 LCStr gli utenti dei seguenti veicoli a motore:

a. concerne soltanto il testo francese

e. carri di lavoro con velocità massima per costruzione di 6 km/h.

Art. 151d cpv. 10

10La vecchia categoria D2 autorizza, dopo il rilascio della nuova licenza di condurre, a condurre veicoli a motore delle nuove sottocategorie D1 e D1E, limitatamente alla guida di minibus fino a 3500 kg per il trasporto non professionale di persone. La limitazione ai minibus fino a 3500 kg non si applica ai titolari di una licenza di condurre della vecchia categoria C1. La limitazione viene tolta con l’ottenimento della nuova categoria C1. L’obbligo della visita di controllo secondo l’articolo 27 capoverso 1 lettera a numero 1 vige soltanto per titolari di una licenza di condurre della sottocategoria D1 non limitata. L’autorizzazione rilasciata anteriormente per la guida di veicoli fino a un peso totale di 3500 kg e con più di 16 posti a sedere oltre a quello del conducente è iscritta a titolo di indicazione supplementare nella licenza di condurre ed è valida soltanto per il traffico interno.

II

La presente ordinanza entra in vigore il ....

… In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr