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Consultazione 2022/42: Prescrizioni per i veicoli – Revisione parziale di quattro ordinanze in materia di circolazione stradale · 3 pagine

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Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC)

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Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 27 ottobre 19761 sull’ammissione alla circolazione è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

1In tutta l’ordinanza, eccettuato l’articolo 88a, «veicoli speciali» è sostituito con «veicoli eccezionali».

2In tutta l’ordinanza, eccettuato l’articolo 88a, «trasporti speciali» è sostituito con «trasporti eccezionali».

3In tutta l’ordinanza «cabina del conducente» è sostituito con «cabina di guida».

4In tutta l’ordinanza «torpedone» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «autobus».

Art. 3 cpv. 2 sottocategoria B1

2La licenza di condurre è rilasciata per le sottocategorie seguenti:

B1: tricicli a motore con peso a vuoto non superiore a 670 kg e quadricicli a

motore;

Art. 4 cpv. 3 categoria speciale G e cpv. 5 lett. e

3La licenza di condurre della categoria speciale:

G: autorizza a condurre veicoli della categoria speciale M, veicoli agricoli e

forestali eccezionali la cui velocità massima non supera 30 km/h, trattori agricoli e forestali la cui velocità massima non supera 40 km/h nonché trattori immatricolati per uso industriale e impiegati a scopo agricolo e forestale la cui

1 RS 741.51

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