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Consultazione 2022/42: Prescrizioni per i veicoli – Revisione parziale di quattro ordinanze in materia di circolazione stradale · 3 pagine
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Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC)
Modifica del «$$SmartDocumentDate»
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 27 ottobre 19761 sull’ammissione alla circolazione è modificata come segue:
Sostituzione di espressioni
1In tutta l’ordinanza, eccettuato l’articolo 88a, «veicoli speciali» è sostituito con «veicoli eccezionali».
2In tutta l’ordinanza, eccettuato l’articolo 88a, «trasporti speciali» è sostituito con «trasporti eccezionali».
3In tutta l’ordinanza «cabina del conducente» è sostituito con «cabina di guida».
4In tutta l’ordinanza «torpedone» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «autobus».
Art. 3 cpv. 2 sottocategoria B1
2La licenza di condurre è rilasciata per le sottocategorie seguenti:
B1: tricicli a motore con peso a vuoto non superiore a 670 kg e quadricicli a
motore;
Art. 4 cpv. 3 categoria speciale G e cpv. 5 lett. e
3La licenza di condurre della categoria speciale:
G: autorizza a condurre veicoli della categoria speciale M, veicoli agricoli e
forestali eccezionali la cui velocità massima non supera 30 km/h, trattori agricoli e forestali la cui velocità massima non supera 40 km/h nonché trattori immatricolati per uso industriale e impiegati a scopo agricolo e forestale la cui
1 RS 741.51
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