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Consultazione 2022/42: Prescrizioni per i veicoli – Revisione parziale di quattro ordinanze in materia di circolazione stradale · 2 pagine

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Ordinanza sull’assicurazione dei veicoli (OAV)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 20 novembre 19591 sull’assicurazione dei veicoli è modificata come segue:

Art. 9 cpv. 6

1In gravi casi motivati l’autorità può ammettere come veicolo di riserva un’automobile o un minibus senza tachigrafo in sostituzione di un veicolo a motore leggero, non più funzionante perché danneggiato o in riparazione, o di un’automobile pesante adibita al trasporto professionale di persone. In siffatto caso la tenuta del libretto di lavoro si fonda sull’articolo 18 capoverso 4 dell’ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti come anche sull’articolo 15 capoverso 1 dell’ordinanza per gli autisti del 19 giugno 1995.

Art. 22 cpv. 2 lett. d e 3

1Oltre che ai veicoli giusta il capoverso 1, possono essere applicate:

d. tutte le targhe professionali a veicoli eccezionali della corrispondente categoria di veicoli;

3L’impiego di queste targhe non esime né dall’obbligo di rispettare le limitazioni concernenti l’uso e la circolazione dei veicoli di lavoro e dei veicoli a motore agricoli e forestali, né da quello di chiedere i permessi per veicoli eccezionali.

1 RS 741.31

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