Rapporto esplicativo OITC
Consultazione 2022/45: Modifiche di ordinanze nell'ambito dell'Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° luglio 2023 · 4 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo concernente la revisione dell'ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta
1. Punti essenziali del progetto
Dalla decisione del Consiglio federale del 28 agosto 2019 di fissare l'obiettivo di azzeramento delle emissioni nette di gas serra entro il 2050 nasce la necessità di sfruttare l'idrogeno e altri carburanti o combustibili basati sull'elettricità da fonti rinnovabili. Anche se oggi il ruolo dell'idrogeno in Svizzera è ancora marginale, in futuro questa energia sarà sempre più utilizzata. Ciò perché l'idrogeno è un'energia neutra e facile da stoccare e può essere facilmente trasportato attraverso le condotte di gas già esistenti, con il vantaggio di evitare investimenti ingenti in nuovi impianti.
L'attuale quadro giuridico non definisce chiaramente la responsabilità in materia di sorveglianza e neppure la ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni riguardo al trasporto dell'idrogeno e alle condotte destinate esclusivamente ad esso. L'idrogeno, infatti, non viene citato esplicitamente né nella legge del 4 ottobre 1963 sugli impianti di trasporto in condotta (LITC)1 né nell'ordinanza del 26 giugno 2019 sugli impianti di trasporto in condotta (OITC)2. Pertanto, la regolamentazione delle procedure per la costruzione di condotte destinate al trasporto dell'idrogeno rientra nelle competenze dei Cantoni. Integrando l'idrogeno nel campo di applicazione dell'OITC si intende rimediare a questa situazione. In futuro la responsabilità per la costruzione di condotte di idrogeno aventi una pressione d'esercizio superiore a 5 bar e per la sorveglianza sulle stesse spetterà unicamente alla Confederazione.
Con la definizione di un quadro giuridico in materia di trasporto dell'idrogeno si punta, da una parte, all'armonizzazione delle norme applicabili a livello federale e, dall'altra, al conseguimento di un elevato livello di sicurezza come quello già raggiunto per gli altri impianti di trasporto in condotta. La concentrazione delle procedure e della sorveglianza sulle condotte in un'unica autorità porteranno a una maggiore certezza giuridica e tecnica. Inoltre questa modifica permetterà di garantire condizioni ottimali per lo sfruttamento dell'idrogeno, che costituisce un'interessante fonte di energia supplementare, viste la situazione geopolitica in Ucraina e le difficoltà di approvvigionamento riscontrate attualmente in Europa a causa dei costi dell'energia.
Una revisione dell'OITC è necessaria per assoggettare alla legislazione sugli impianti di trasporto in condotta le condotte destinate esclusivamente all'idrogeno. L'OITC deve pertanto essere modificata per includere l'idrogeno.
2. Conseguenze finanziarie, a livello di personale e di altro tipo per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni
La modifica proposta ha lo scopo di chiarire la ripartizione tra la Confederazione e i Cantoni delle responsabilità per la sorveglianza e il trasporto in condotta dell'idrogeno. D'ora in poi tutti gli impianti con una pressione d'esercizio massima consentita superiore a 5 bar e un diametro esterno superiore a 6 cm ricadranno sotto la competenza esclusiva della Confederazione, con un conseguente sgravio per i Cantoni. Per i Comuni questa modifica non comporterà alcun cambiamento, poiché essi non hanno mai avuto responsabilità in tale ambito.
I compiti correlati alle procedure di approvazione dei piani e alla sorveglianza nel settore dell'idrogeno saranno assunti dal personale già impiegato nel settore del gas naturale e dei carburanti liquidi.
1 RS 746.1
2 RS 746.11