Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/45: Modifiche di ordinanze nell'ambito dell'Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° luglio 2023 · 9 pagine
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Riferimento: BFE-011.0-10/1/4
tra cui CFC, AEE Suisse, USS, Travail.Suisse, GVM, Transitgas AG, GGS ed Eco Swiss. WWF non la contrasta. Tuttavia, i Cantoni di AI, AR e VS osservano che l'idrogeno non è un elemento neutrale dal punto di vista climatico.
Il Cantone BS è del parere che all'articolo 1 l'idrogeno debba essere menzionato separatamente. Anche Primeo, Gaz Energie e SSIGA rilevano che l'idrogeno non è una miscela di idrocarburi. Secondo Gaz Energie l'idrogeno puro e le miscele di idrogeno dovrebbero essere elencate separatamente nell'articolo 1 OITC.
Il Cantone BE ritiene che la regola dei 5 bar e dei 6 cm di diametro debba essere rivista, perché altrimenti la Confederazione dovrebbe svolgere troppe procedure. Questo argomento è stato ripreso anche da Groupe E, Associazione dei produttori di H2, SSIGA, Energie 360 e H2 Bois. EWB chiede inoltre che l'idrogeno non sia soggetto all'OITC e che si ricorra invece a un altro tipo di regolamentazione tecnica (ad es. della SSIGA).
Gruppo E propone al Consiglio federale di rinunciare agli adeguamenti previsti dal presente progetto di revisione e di preparare un'ordinanza separata per le reti di idrogeno oppure di modificare l'ordinanza in modo tale che i valori limite per i gas vengano adeguati alle caratteristiche dell'idrogeno. Sarebbe, in ogni caso, necessario chiedere il supporto di esperti del settore e fare riferimento alle norme già esistenti per le reti di idrogeno.
Groupe E, Associazione dei produttori di H2 e SSIGA sottolineano altresì la necessità di distinguere tra i livelli di rete «trasporto» e «distribuzione» come per il gas e l'elettricità. SSIGA osserva inoltre che l'inclusione dell'idrogeno nell'OITC non è compatibile con l'OSITC. H2 Bois propone di continuare a far rientrare nella competenza cantonale gli idrogenodotti con pressioni di esercizio inferiori a 30, in particolare per le reti indicate entro un raggio di 2 km.
Infine, UDC ritiene che la revisione dell'ordinanza non sia in alcun modo legata alla decisione del Consiglio federale di raggiungere l'obiettivo della neutralità carbonica entro il 2050.
6/9 BFE-D-238D3401/316