Rapporto esplicativo OGOE

Consultazione 2022/45: Modifiche di ordinanze nell'ambito dell'Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° luglio 2023 · 4 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la revisione dell'ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità

4. Rapporto con il diritto europeo

Anche la normativa UE contiene disposizioni in materia di garanzie di origine e di etichettatura dell'elettricità,1 ma non disciplina nel dettaglio la periodicità annua dell'etichettatura dell'elettricità. A questo riguardo gli Stati membri dell'UE sono liberi di decidere autonomamente.

5. Commento ai singoli articoli

Art. 1 cpv.1 e art. 5 cpv. 4 lett. c

Siccome d'ora in poi l'etichettatura dell'elettricità dovrà essere effettuata su base trimestrale, gli impianti di produzione più piccoli (potenza pari o inferiore a 30 kVA) non potranno più usufrire della possibilità di farsi rilasciare le garanzie di origine su base annua. È fatta salva la disposizione transitoria di cui all'articolo 9c capoverso 2.

Art. 9c Disposizioni transitorie della modifica del…

Capoverso 1: Fatta eccezione per i grandi consumatori finali, che hanno accesso al libero mercato dell'elettricità, al momento non tutti i consumatori finali sono già dotati di un contatore intelligente (smart meter). Un tale dispositivo permette di rilevare facilmente i consumi trimestrali. In mancanza di esso, per una corretta attribuzione delle GO il consumo trimestrale deve essere calcolato sulla base dei cosiddetti profili di carico standard. Non appena un contatore intelligente è installato per un intero trimestre, l'impresa soggetta all'obbligo di etichettatura non può più ricorrere al profilo di carico standard.

A differenza di molti mercati elettrici esteri, in quello svizzero non esistono profili di carico standard ufficiali e pubblici. Tuttavia, la maggior parte dei fornitori di energia elettrica si basa su profili di carico standard per elaborare le previsioni del consumo elettrico, necessarie a loro volta per definire i piani di acquisto dell'energia elettrica. Per le imprese soggette all'obbligo di etichettatura non è quindi un problema ricorrere a tali profili di carico standard. Esse sono tenute a rendere noti in modo trasparente sia ai loro consumatori finali che all'organo di esecuzione i profili di carico standard utilizzati e il consumo trimestrale calcolato.

Capoverso 2: Finora i gestori di impianti di produzione di energia elettrica di piccole dimensioni, la cui potenza cioè non supera i 30 kVA, hanno potuto scegliere anche una GO annuale, il che significa che l'intera produzione annua viene documentata in un'unica GO. La presente revisione dell'ordinanza elimina questa opzione (cfr. art. 1 cpv. 1 e art. 5 cpv. 4 lett. c). Tuttavia, poiché la produzione elettrica degli impianti più piccoli viene ancora in parte rilevata manualmente, il rilevamento e la trasmissione annui saranno ancora consentiti, fintanto che l'impianto non disponga di un sistema di trasmissione automatizzata dei dati di misurazione.

6. Commento agli allegati

Allegato 1

Numeri 2.1–2.3

Il nuovo numero 2.1 sancisce l'obbligo di etichettatura trimestrale dell'elettricità. L'attuale numero 2.2 è obsoleto, così come la seconda parte del periodo al numero 2.3.

1 Vedi in particolare l'articolo 19 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione), versione secondo GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82.