Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/47: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal) · 16 pagine

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3 Competenza del DFI di stabilire le riduzioni massime tra le regioni di premio per le forme particolari d’assicurazione

GDK e la maggior parte dei Cantoni sostengono la modifica. Innanzitutto vanno consultati i Cantoni.

BE riferisce di respingere il proposito della Confederazione di stabilire riduzioni massime tra le regioni di premio anche per le forme particolari d’assicurazione. La fissazione dei premi sarebbe già regolamentata in modo eccessivo e i margini di manovra non dovrebbero essere limitati ulteriormente. Nel caso in cui il Consiglio federale dovesse insistere sulla delega al DFI, i Cantoni dovrebbero necessariamente essere consultati prima.

EKK, FRC, ACSI e USS sostengono le modifiche proposte.

Santésuisse e RVK si dichiarano contrarie a tale disciplinamento supplementare. Non sarebbe comprensibile per quale scopo dovrebbe essere necessaria tale ulteriore norma di delega. Le regole sulla riduzione sarebbero complesse già oggi. La riduzione massima tra le regioni di premio per le franchigie opzionali è limitata nel capoverso 1bise normalmente è identica per tutte le forme. Nella sentenza 9C_599/2007 del Tribunale federale del 18 dicembre 2007 relativa all’articolo 90b OAMal, Ordine delle riduzioni di premi (considerando 4.1), è stato precisato che qui si tratta di una riduzione in franchi e non in percentuali. Tale importo è uniforme in tutta la Svizzera. Ciò significa che, a prescindere dall’ammontare del premio base, il premio per la franchigia opzionale di 1500 franchi può essere ridotto di 70 franchi al mese. Ne risulta che la riduzione nei Cantoni e nelle regioni di premio convenienti è maggiore rispetto alle regioni costose. Per questo motivo nelle regioni di premio 2 e 3 lo sconto percentuale rispetto alla regione di premio 1 è tipicamente un po’ più elevato che nel caso della franchigia ordinaria. Una modifica di questo disciplinamento comporterebbe una diminuzione della riduzione delle franchigie opzionali in molte regioni di premio, il che contraddirebbe la summenzionata sentenza del Tribunale federale, il quale ha stabilito che non è ammissibile disciplinare l’ordine degli sconti. Un ulteriore disciplinamento non è necessario e probabilmente non sarebbe ricevibile sul piano giuridico.

Curafutura si dichiara contraria al progetto. Con l’ultima modifica dell’ordinanza sulle regioni di premio del 1° gennaio 2022, il DFI intendeva limitare le riduzioni massime tra le regioni di premio per le forme particolari d’assicurazione. Curafutura fa riferimento tra l’altro al fatto che la definizione di disciplinamenti nell’ambito delle forme particolari d’assicurazione non sia di competenza del DFI. Tale competenza verrebbe ora trasferita dal Consiglio federale al DFI con una modifica dell’OAMal. Curafutura rimanda alla prescrizione di legge secondo la quale gli assicuratori possono graduare i premi tra le regioni di premio in base alle differenze tra i costi delle varie regioni (art. 61 cpv. 2bis LAMal). I disciplinamenti a livello di ordinanza devono pertanto orientarsi al criterio delle «differenze tra i costi». La norma di delega in questione conferisce al DFI la competenza di disciplinare le riduzioni massime tra le regioni di premio per le forme particolari d’assicurazione. L’esempio illustrativo addotto nel commento potrebbe sembrare innocuo poiché il margine di manovra legale resta intatto. Come ha tuttavia dimostrato la proposta del DFI in occasione dell’ultima modifica dell’ordinanza sulle regioni di premio, il DFI è intenzionato ad andare oltre: esso si proponeva di graduare i premi secondo un rigoroso ordine regionale, a prescindere dalle differenze tra i costi effettive. In questo modo il DFI rivelerebbe di perseguire un altro obiettivo, ovvero l’equiparazione delle differenze tra le regioni di premio. Tale obiettivo è in contraddizione con il criterio delle «differenze tra i costi» e non è conforme alla prescrizione di legge. Per questo motivo Curafutura respinge l’attribuzione della competenza nell’ambito delle forme particolari d’assicurazione al DFI.

Il PLR ritiene che sia sbagliato definire riduzioni massime in questo settore e respinge le relative norme di delega. La standardizzazione ostacolerebbe la dinamizzazione e importanti stimoli per l’ulteriore sviluppo del sistema. Le forme particolari d’assicurazione si distinguono proprio perché non sono concepite in modo uniforme e variano da assicuratore ad assicuratore. Tale diversità porta anche a differenze tra i costi di varia entità. La fissazione delle riduzioni massime tra le regioni di premio dovrebbe pertanto variare anche da assicuratore ad assicuratore e inoltre da forma particolare d’assicurazione a forma particolare d’assicurazione. Difficilmente una definizione unitaria potrebbe tenerne conto. Il PLR è convinto che, invece di ulteriori disciplinamenti delle forme particolari d’assicurazione, in questo ambito si dovrebbe perseguire un aumento del margine di manovra, in modo che i relativi effetti positivi possano manifestarsi maggiormente.

L’UDC ha un punto di vista critico sulla prevista norma di delega al DFI. Con l’avamprogetto i premi dovranno essere graduati secondo un rigoroso ordine regionale a prescindere dalle differenze tra i costi