Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/49: Diritto d’esecuzione della legge sulla sicurezza delle informazioni · 47 pagine

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grave pregiudizio causale e potenziale per gli interessi pubblici della Confederazione. Questi interessi pubblici vengono riportati nell’articolo 1 capoverso 2 lettere a–d LSIn. Con «grave» si intende che per la Svizzera potrebbe derivarne un danno catastrofico.

Art. 21 Direttive concernenti il trattamento

Capoverso 1: fondandosi sull’articolo 85 LSIn il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni emana direttive inerenti al trattamento di informazioni classificate e i requisiti organizzativi, tecnici, edili e riguardanti il personale per la loro protezione. Tali direttive si applicano soltanto ai servizi di cui all’articolo 2 capoversi 1–3.

Capoverso 4: in applicazione dell’articolo 84 capoverso 1 LSIn il Consiglio federale delega alla Cancelleria federale la competenza di disciplinare il trattamento degli affari classificati del Consiglio federale.

Capoverso 5: i trattati internazionali nell’ambito della sicurezza delle informazioni contengono, ad esempio, elenchi di concordanza sull’applicazione di classificazioni, standard di sicurezza nell’ambito dell’informatica o della sicurezza delle comunicazioni nonché normative sull’esecuzione di controlli reciproci (cfr. messaggio LSIn, commento ad art. 88).

Art. 22 Misure di sicurezza specifiche all’impiego

Può succedere che l’esigenza di condividere rapidamente informazioni debba essere ritenuta superiore alla protezione della confidenzialità. Ciò si verifica, in particolare, negli impieghi delle forze di sicurezza o delle forze di polizia. In questi casi, una semplificazione mirata delle normali prescrizioni di sicurezza può agevolare l’adempimento dei compiti senza dovere correre rischi inaccettabili. Conformemente all’attuale diritto (cfr. l’art. 18 cpv. 3 OPrI), i servizi d’informazione e fedpol possono gestire in modo semplificato informazioni classificate. La medesima esigenza si riscontra in altre unità amministrative della Confederazione alle quali sono affidati compiti di sicurezza, in particolare l’Aggruppamento Difesa, motivo per cui il trattamento semplificato dovrebbe essere messo a disposizione di ulteriori servizi. Tuttavia, questa possibilità non deve portare al risultato assurdo che per gli uffici più critici sotto il profilo della sicurezza si applichino, in generale, requisiti di sicurezza inferiori rispetto agli altri uffici. Le condizioni e le modalità di trattamento semplificato verranno perciò inasprite leggermente rispetto a oggi.

Art. 23 Accreditamento in materia di sicurezza di mezzi informatici

Capoverso 1: ora l’OSIn introduce un obbligo di accreditamento per un numero limitato di sistemi d’informazione sensibili sotto il profilo della sicurezza (cfr. lett. a–c) nei quali vengono trattate informazioni classificate CONFIDENZIALE o SEGRETO di più organizzazioni (p. es. un’applicazione per la videocomunicazione confidenziale). Il pertinente mezzo informatico non può essere impiegato prima del rilascio dell’accreditamento in materia di sicurezza. L’accreditamento in materia di sicurezza viene sempre richiesto all’estero e nelle relazioni internazionali ogniqualvolta si intende trattare informazioni protette di un’autorità (o di uno Stato) in un sistema di un’altra autorità (o di un altro Stato). L’OSIn colma così una lacuna che finora ha reso difficile la cooperazione internazionale nell’ambito della sicurezza.

Capoversi 2–4: l’accreditamento in materia di sicurezza è volto a creare fiducia sul fatto che un mezzo informatico soddisfa i requisiti della sicurezza delle informazioni della Confederazione. Se l’accreditamento in materia di sicurezza non può essere rilasciato, il Consiglio federale decide in merito all’assunzione dei rischi residui.

Capoversi 5 e 6: la giusta entità («portata») per l’accreditamento dovrà sempre essere definita nel singolo caso concreto. Tale compito verrà assegnato al servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni in quanto futuro servizio di accreditamento; un’apposita subdelega nell’ambito dei sistemi militari è prevista alla lettera c.

Art. 24 Protezione in caso di pericolo per le informazioni classificate

È diritto vigente (cfr. l’art. 15 OPrI). La notifica ai competenti organi di sicurezza avviene secondo la disposizione riguardante la gestione degli incidenti (art. 12).

Art. 25 Verifica della necessità di protezione e cerchia delle persone autorizzate

È diritto vigente (cfr. l’art. 14 OPrI).