Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/49: Diritto d’esecuzione della legge sulla sicurezza delle informazioni · 47 pagine
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è il caso tipico delle banche dati (ad es. il prodotto «deepl.com» quale soluzione cloud) o nell’hosting provider dell’Intranet della Confederazione (poiché l’hosting può avvenire nel cloud). Inoltre, in futuro è possibile che, per prodotti sempre di più azionati da intelligenza artificiale, potranno risultare collezioni da classificare a partire da semplici informazioni isolate.
Capoverso 3: se, ad esempio, in base al principio di trasparenza un documento viene consegnato a un giornalista, ciò non dipende dall’eventuale menzione di classificazione di tale documento, bensì si determina unicamente in virtù dei criteri della legge del 17 dicembre 200418 sulla trasparenza (LTras).
Art. 17 Servizi incaricati della classificazione
Capoverso 1: sono servizi incaricati della classificazione ai sensi di questa ordinanza tutti i collaboratori della Confederazione (cfr. l’art. 4 cpv. 3) e i militari. I terzi non sono servizi incaricati della classificazione. Le persone menzionate nelle lettere a, b e c sono competenti per la classificazione e anche per la declassificazione. Occorre tenere conto dei casi speciali, ad esempio nell’ambito di attività progettuali: secondo HERMES, il mandante del progetto (e non il capoprogetto) è ad esempio responsabile che raccolte di informazioni eventualmente risultanti vengano verificate riguardo a una collezione da classificare.
In generale, occorre garantire che l’informazione degna di protezione venga protetta (p. es. classificata) esattamente nel momento in cui è percepibile visivamente e/o acusticamente. Se ciò non avviene direttamente alla fonte, di solito è già troppo tardi. I superiori gerarchici o i mandanti dei servizi incaricati della classificazione possono adeguare la classificazione. Nel caso di una siffatta sollecitazione, che contempla un’assunzione di responsabilità riguardo alla correttezza della classificazione, detti superiori devono però identificarsi chiaramente quale servizio incaricato della classificazione. Se non è più possibile risalire a detto servizio, c’è la possibilità di individuare l’organizzazione subentrante per il tramite dell’Archivio federale svizzero (AFS).
Capoverso 2: le attuali istruzioni concernenti la classificazione (catalogo di classificazione) del 26 settembre 2011 (cfr. l’art. 8 OPrI) verranno rielaborate prima dell’entrata in vigore della LSIn.
Capoverso 4: questa disposizione è conforme all’attuale articolo 8 OPrI, salvo che la competenza viene trasferita dalla Conferenza dei segretari generali al servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni.
Art. 18 Livello di classificazione «ad uso interno»
Affinché si giustifichi una classificazione AD USO INTERNO sono necessari due presupposti cumulativi: la conoscenza di informazioni da parte di persone non autorizzate deve potere comportare un potenziale pregiudizio causale per gli interessi pubblici della Svizzera, ovvero il pregiudizio non può essere semplicemente trascurabile, senza che occorra fornire indicazioni concrete per un danno finanziario; ai sensi dell’OPrI è semplicemente richiesto un non meglio precisato «pregiudizio». Questi interessi pubblici vengono riportati nell’articolo 1 capoverso 2 lettere a–d LSIn; di per sé, la lettera e non costituisce appunto un interesse alla protezione proprio dell’istituzione federale (cfr. messaggio LSIn, pag. 2635 seg.). Siffatte informazioni sono protette per legge o convenzione; il segreto d’ufficio di cui all’articolo 321 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 193719 (CP) o la LTras nei casi previsti in queste leggi assicurano, parimenti, la protezione di determinate informazioni.
Art. 19 Livello di classificazione «confidenziale»
Affinché si giustifichi una classificazione CONFIDENZIALE sono necessari due presupposti cumulativi: la conoscenza di informazioni da parte di persone non autorizzate deve potere comportare un considerevole pregiudizio causale e potenziale per gli interessi pubblici della Svizzera. Questi interessi pubblici vengono riportati nell’articolo 1 capoverso 2 lettere a–d LSIn. Con «considerevole» si intende che per la Svizzera o per la Confederazione potrebbe derivarne un danno importante.
Art. 20 Livello di classificazione «segreto»
Affinché si giustifichi una classificazione SEGRETO sono necessari due presupposti cumulativi:
la conoscenza di informazioni da parte di persone non autorizzate deve potere comportare un
18 RS 152.3
19 RS 311.0