Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/49: Diritto d’esecuzione della legge sulla sicurezza delle informazioni · 47 pagine
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ai sensi dell’articolo 5 capoverso 2. Sul termine «conflitto d’interessi», si veda messaggio LSIn, commento ad art. 82 capoverso 3.
Art. 37 Incaricati della sicurezza delle informazioni delle unità amministrative
La designazione di una supplenza ufficiale è una novità. Questo ruolo corrisponde ampiamente all’attuale incaricato della sicurezza informatica delle unità amministrative (ISIU).
Art. 38 Sicurezza delle informazioni nei servizi standard
In linea di principio, questo ruolo nei servizi standard ha gli stessi compiti del ruolo degli incaricati della sicurezza delle informazioni delle unità amministrative di cui all’articolo 37.
Art. 39 Responsabilità in materia di sicurezza dei dipartimenti
Capoversi 1 e 2: la gestione della sicurezza delle informazioni e la vigilanza su di essa sono compiti strategici, nonché compiti fondamentali dei dipartimenti (cfr. l’art. 38 LOGA, commento ad art. 5 cpv. 1).
Capoverso 3: questa disposizione consente ai dipartimenti aventi un’organizzazione più centrale (p. es. il DFAE) di attuare le proprie esigenze organizzative nel contesto dell’OSIn.
Art. 40 Incaricati della sicurezza delle informazioni dei dipartimenti
La designazione di una supplenza ufficiale è una novità (cfr. l’art. 81 cpv. 1 LSIn). Questo ruolo unisce il ruolo degli attuali incaricati della sicurezza informatica dei dipartimenti (ISID) e quello degli incaricati della sicurezza delle informazioni dei dipartimenti.
Lettera e: poiché i ruoli di cui agli articoli 37 e 40 devono collaborare strettamente, il ruolo di cui all’articolo 40 dovrebbe essere coinvolto nella scelta di una nuova persona per il ruolo di cui all’articolo 37.
Lettera f: la procedura dell’attuale controllo dei documenti segreti è ripresa invariata.
Lettera g: questo ruolo ha ora un compito supplementare nell’ambito dei CSP. I dettagli vengono definiti a livello di istruzioni e i detentori dei ruoli ricevono una formazione adeguata.
Lettera h: oggi i rapporti annuali degli ISID devono essere inviati al NCSC. D’ora in poi, i detentori dei ruoli secondo questa disposizione dovranno fare rapporto alla persona responsabile in materia di sicurezza del dipartimento ai sensi dell’articolo 39 (cfr. l’art. 14). In seguito, quest’ultima invia il rapporto al servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni affinché, a sua volta, esso possa redigere annualmente per il Consiglio federale un rapporto sullo stato della sicurezza delle informazioni [della Confederazione] (cfr. l’art. 83 cpv. 1 lett. h LSIn).
Art. 41 Servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni
Capoverso 1: i compiti generali del servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni figurano nell’articolo 83 LSIn e nell’articolo 41 OSIn; i compiti specifici al contesto in ulteriori disposizioni dell’OSIn (p. es. direttive concernenti la gestione della sicurezza delle informazioni di cui all’art. 16, ulteriori direttive in vari settori di cui agli artt. 21, 29, 31, 34 e 35 cpv. 4).
Capoverso 3: la Conferenza degli incaricati della sicurezza delle informazioni di cui all’articolo 82 capoverso 2 lettera c LSIn offre consulenza al servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni su tutte le questioni relative al coordinamento dell’esecuzione e su questioni di importanza strategica.
Capoverso 4: il ruolo dell’autorità di sicurezza nazionale è ora assegnato al servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni. Attualmente il ruolo è assunto dal settore Digitalizzazione e cibersicurezza DDPS (DCS DDPS) nella Segreteria generale del DDPS (SG-DDPS). I compiti e le competenze di cui alle lettere d e f sono oggetto dei trattati internazionali di cui all’articolo 87 LSIn (cfr. messaggio LSIn, commento ad art. 88, pagg. 2683–2684; pag. 2703).
Sezione 8: Costi e valutazione Art. 42 Costi
Le unità amministrative assumono i costi della propria sicurezza. Tali costi devono essere pianificati e riportati già in sede di pianificazione dei progetti. Ciò si verifica, in particolare, per i costi delle misure per la sicurezza informatica.