Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/49: Diritto d’esecuzione della legge sulla sicurezza delle informazioni · 47 pagine
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Art. 21 Condizioni per il collegamento di sistemi IAM esterni
Frase introduttiva: se un sistema IAM esterno di cui all’articolo 21 deve essere collegato con i sistemi IAM dell’Amministrazione federale, dei Servizi del Parlamento o dell’esercito è, in particolare, imperativo per motivi di sicurezza che i gestori in questione si assoggettino all’OIAM. La frase introduttiva è pertanto integrata di conseguenza.
Lettere a e b: ora nell’enumerazione vengono elencati anche i sistemi IAM dei Servizi del Parlamento e dell’esercito figuranti finora nell’articolo 20.
Le lettere c–f corrispondono alle attuali lettere a–d.
Allegato
A norma dell’articolo 20 capoverso 2 LSIn, i dati biometrici vengono trattati non soltanto per persone figuranti in sistemi gestiti dall’esercito, bensì per tutte quelle figuranti in sistemi IAM (oggi, in virtù dell’art. 2a LSIM, ciò è possibile soltanto per sistemi dell’esercito). Attualmente figuranti alla lettera g, i dati biometrici ora vengono quindi integrati nella lettera a; la lettera g può così essere abrogata.
Tuttavia, i dati biometrici non possono figurare sistematicamente in tutti i sistemi IAM ed essere impiegati per qualsivoglia caso di utilizzo. Piuttosto, occorre verificare per ogni sistema IAM e per ogni scenario d’utilizzo se l’impiego di dati biometrici è necessario ai fini dell’identificazione delle persone in funzione dei rischi. Inoltre, venuta meno l’autorizzazione di accesso, i dati biometrici devono essere distrutti (cfr. l’art. 20 cpv. 3 LSIn e l’art. 14 cpv. 2 OIAM).
Inoltre, vengono accorpate le colonne «servizi di elenchi» e «sistemi IAM con persone secondo gli articoli 8 e 9 lettera a». In passato, una distinzione tra i servizi di elenchi e i sistemi IAM in questione si è rivelata un notevole ostacolo nell’offerta di prestazioni IAM ai processi amministrativi e dunque in futuro, nel caso di un collegamento a servizi IAM, tutti i beneficiari di informazioni dovranno rendere pubblico l’insieme dei regolamenti inerenti al trattamento e all’elaborazione (finora ciò valeva soltanto per i sistemi IAM).
Per finire, conformemente al tenore della LSIn, nella lettera f (frase introduttiva e n. 2) si procede a due adeguamenti linguistici.
4.3 Ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP)
Titolo
Oltre ai controlli di sicurezza relativi alle persone (CSP) ai sensi della LSIn, con la nozione di «controllo di sicurezza relativo alle persone» si riassumono tutti i controlli nonché tutte le valutazioni e le verifiche ai sensi di leggi diverse dalla LSIn a cui secondo queste disposizioni di legge, direttamente o per analogia, si applica la procedura di suddetti CSP.
Ingresso
L’ingresso rimanda a tutte le norme di legge che conferiscono al Consiglio federale una competenza normativa nell’ambito dei CSP.
Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto
Capoversi 1 e 2: con l’OCSP si intende emanare un’ordinanza per tutte le competenze esecutive di cui all’articolo 48 LSIn concernenti i CSP ai sensi della LSIn e i controlli, le valutazioni e le verifiche ai sensi di altre leggi.
Capoverso 3: in quanto autorità assoggettata di cui all’articolo 2 capoverso 1 LSIn, il Consiglio federale svolge compiti esecutivi specifici per l’Amministrazione federale.
Art. 2 Campo d’applicazione
L’articolo 2 LSIn viene reso concreto dal Consiglio federale nell’articolo 2 dell’OSIn. Questa disposizione è quindi determinante anche per il campo d’applicazione dell’OCSP.