Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/49: Diritto d’esecuzione della legge sulla sicurezza delle informazioni · 47 pagine

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lo stesso vale per la revoca dell’aggiudicazione. È da ritenersi che le due procedure di ricorso vengano riunite dal Tribunale amministrativo federale. Su richiesta di una parte, nello stesso procedimento possono essere giudicati anche diritti di carattere civile (cfr. l’art. 40 cpv. 1 della legge del 17 giugno 200542 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF]).

Capoverso 3: questo termine ordinatorio è inteso consentire al servizio specializzato PSA di fare chiarezza, in tempo utile, sull’eliminazione di una minaccia per la sicurezza e di decidere se eventualmente è ancora necessario il proprio intervento sovrano.

Art. 21 Ripetizione della procedura

Capoverso 1: la presente disposizione attribuisce al servizio specializzato, che agisce d’ufficio, la competenza per avviare la procedura di ripetizione. Contrariamente alla procedura semplificata (cfr. l’art. 65 LSIn), in questo caso si svolge l’intera procedura (incl. la valutazione dell’idoneità).

Capoverso 2: questa disposizione è intesa impedire che i mandati in corso debbano essere interrotti e annullati se la procedura di ripetizione si protrae oltre la data di scadenza della dichiarazione di sicurezza aziendale. Risultante agli atti, l’atto formale dell’apertura della procedura da parte del servizio specializzato PSA deve essere sufficiente a prorogare fino alla nuova decisione la durata di validità della dichiarazione di sicurezza aziendale in scadenza.

Capoverso 3: nel corso della procedura di ripetizione, il servizio specializzato PSA può giungere alla conclusione che non sussistono i presupposti per un rinnovo della dichiarazione di sicurezza aziendale o che la procedura deve essere abbandonata per altri motivi. Tutte queste decisioni pongono fine alla durata di validità prorogata di cui al capoverso 2. L’annullamento dei rapporti giuridici è disciplinato dalle norme di revoca della dichiarazione di sicurezza aziendale (cfr. l’art. 20).

Sezione 6: Trattamento dei dati personali Art. 22 Sistema d’informazione sulla procedura di sicurezza relativa alle aziende

I dati personali e i dati aziendali della procedura di sicurezza relativa alle aziende devono essere definiti a livello di ordinanza. Il relativo elenco si trova nell’allegato dell’OPSAz.

Art. 23 Controllo periodico del trattamento di dati personali

Utilizzato nella procedura di sicurezza relativa alle aziende, il sistema d’informazione di cui all’articolo 70 capoverso 1 LSIn può eventualmente contenere dati personali degni di particolare protezione. È pertanto indicata una pertinente vigilanza indipendente. Il dipartimento competente dispone di una certa discrezionalità quanto alla scelta dell’organo di revisione.

Sezione 7: Disposizioni finali Art. 24 Abrogazione e modifica del diritto previgente

Capoverso 1: applicabile unicamente nel DDPS, la procedura di tutela del segreto è disciplinata nell’ordinanza sulla tutela del segreto. La procedura di sicurezza relativa alle aziende in uso a livello federale copre il contenuto della materia normativa dell’ordinanza sulla tutela del segreto, per cui quest’ultima può essere abrogata senza sostituzione.

Capoverso 2: nell’articolo 5 capoverso 1 lettera d dell’OCMI si rinvia all’ordinanza sulla tutela del segreto, ciò che deve essere rettificato.

Capoverso 3: nell’articolo 56 capoverso 1 lettera b LSIn il SIC è menzionato esplicitamente quale fonte d’informazione del servizio specializzato PSA. Ai sensi dell’articolo 60 capoverso 1 LAIn, il SIC comunica dati personali ad autorità svizzere se ciò è necessario per la salvaguardia della sicurezza interna o esterna. Il Consiglio federale determina le autorità interessate. Lo fa nell’allegato 3 dell’ordinanza del 16 agosto 201743 sulle attività informative (OAIn), nel quale attualmente non figura ancora il servizio specializzato PSA. A ciò si pone rimedio con il presente numero 10.6.

Capoverso 4: negli articoli 3 e 6 dell’ordinanza del 21 novembre 201844 sulla sicurezza militare (OSM) agli organi della sicurezza militare vengono assegnati compiti specifici con riferimento all’industria che, in virtù del nuovo diritto, sono assunti in via esclusiva dal servizio specializzato PSA.

42 RS 173.32

43 RS 121.1

44 RS 513.61 45/47