Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/49: Diritto d’esecuzione della legge sulla sicurezza delle informazioni · 47 pagine

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Capoverso 5: lo scopo di questa disposizione è di impedire che la validità della dichiarazione di sicurezza aziendale scada durante un mandato in corso e che a causa di ciò il rapporto di mandato venga d’un colpo dichiarato illegittimo e, in linea di massima, debba essere interamente annullato. Con l’avvio tempestivo di un rinnovo della dichiarazione di sicurezza aziendale si può evitare questa situazione (cfr. anche considerazioni sull’art. 20 cpv. 2).

Art. 18 Obblighi del mandante

Capoverso 1: i mandanti sono naturalmente in contatto stretto e frequente con le aziende, per cui è anche assai probabile che si accorgano di eventuali irregolarità. Perciò, da una parte, l’obbligo di annuncio dell’azienda per cambiamenti o incidenti rilevanti sotto il profilo della sicurezza viene esteso al mandante se esso fa le relative constatazioni nell’azienda. Dall’altra, al mandante incombe inoltre l’adozione di misure immediate.

Capoverso 2 lettera a: le fattispecie di cui all’articolo 44 LAPub possono avere effetti negativi sull’attuazione del piano in materia di sicurezza e devono quindi, eventualmente, essere valutate anche alla luce della sicurezza delle informazioni. Se fa constatazioni in tal senso, il mandante assume quindi un obbligo di annuncio nei confronti del servizio specializzato PSA. Tale obbligo sussiste anche se il mandante non intende revocare l’aggiudicazione.

Capoverso 2 lettera b: i cambiamenti del mandato rilevanti per la sicurezza spesso incidono sul piano in materia di sicurezza, per cui il servizio specializzato PSA deve essere tenuto al corrente.

Capoverso 2 lettera c: ciò che vale per il cambiamento di un mandato vale, per analogia, anche per l’aggiudicazione di un nuovo mandato. Si rinvia alle precedenti considerazioni sulla lettera b.

Art. 19 Attestazione internazionale di sicurezza aziendale

Capoverso 1: il rilascio di un’attestazione internazionale di sicurezza aziendale costituisce una procedura amministrativa priva di specificità e di oneri di rilievo e pertanto a tal fine è riscosso un emolumento forfettario di 100 franchi.

Capoverso 2: la situazione è diversa se l’azienda non dispone ancora di un’attestazione di sicurezza aziendale svizzera. L’esecuzione della procedura di sicurezza relativa alle aziende necessaria previamente rappresenta un onere che deve essere fatturato in funzione del tempo impiegato. La tariffa oraria varia a seconda dell’urgenza e della necessaria qualifica del personale che esegue la procedura.

Capoverso 3: il rilascio di un’attestazione internazionale di sicurezza aziendale è, in linea di massima, un atto amministrativo tra il servizio specializzato PSA e l’azienda. Spesso, tuttavia, per fare esaminare la validità delle attestazioni che le vengono presentate l’autorità di sicurezza estera si rivolgerà alla propria controparte svizzera. È pertanto opportuno che il servizio specializzato PSA comunichi o faccia comunicare su richiesta all’autorità di sicurezza estera, per il tramite del servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni, il rilascio di un’attestazione internazionale di sicurezza aziendale.

Art. 20 Revoca della dichiarazione di sicurezza aziendale e ritiro del mandato

Capoverso 1: purché la sicurezza delle informazioni non sia in grave pericolo, seguendo il principio di proporzionalità inizialmente va concessa all’azienda la possibilità di rettificare le irregolarità constatate. Poiché in tale procedura il mandante gode, in via eccezionale, dei diritti di una parte legittimata a ricorrere, deve essere sentito ogni volta prima che vengano emanate decisioni di procedura.

Capoverso 2: nei rari casi di una revoca della dichiarazione di sicurezza aziendale occorre notare che in tal modo si innescano due ulteriori circostanze giuridicamente contestabili. Da un lato, il mandante deve revocare l’aggiudicazione (decisione) e, dall’altro, fa seguito la rescissione di un contratto di diritto privato. Per garantire la sicurezza delle informazioni, fondandosi sull’articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 196841 sulla procedura amministrativa (PA) il servizio specializzato PSA, di norma, revocherà a titolo precauzionale l’effetto sospensivo a un ricorso contro la revoca di una dichiarazione di sicurezza aziendale. La decisione può quindi essere eseguita senza ritardi. Sempreché non invochi la clausola derogatoria dell’articolo 58 capoverso 3 LSIn, ora il mandante deve ritirare il mandato sensibile sotto il profilo della sicurezza e garantire che l’azienda sia immediatamente privata di ogni possibilità di incidere negativamente sulla sicurezza delle informazioni. Se si impugna la revoca della dichiarazione di sicurezza aziendale,

41 RS 172.021