Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/49: Diritto d’esecuzione della legge sulla sicurezza delle informazioni · 47 pagine

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mandato. In linea di principio, al servizio specializzato PSA non vanno annunciate più di cinque aziende per la valutazione dell’idoneità. Un’estensione deve potere avvenire soltanto in casi motivati. Questa clausola d’eccezione deve, in particolare, costituire una via d’uscita in caso di sviluppi imprevisti nella procedura di aggiudicazione e consentire annunci ulteriori.

Capoverso 2: il consenso dell’azienda all’esecuzione della procedura è il presupposto per l’avvio della PSA (cfr. l’art. 50 cpv. 2 LSIn) e deve pertanto essere verificato d’ufficio dal servizio specializzato PSA. Questo consenso può essere esplicito o risultare già dalle condizioni di partecipazione elencate nella documentazione del bando di gara e accettate dall’azienda.

Capoverso 3 lettera a: conformemente all’articolo 56 capoverso 1 lettera a LSIn, per valutare l’idoneità delle aziende il servizio specializzato PSA può acquisire autonomamente dati pertinenti presso di esse. Alle aziende incombe così un obbligo di collaborazione che viene delineato nell’articolo 9 capoverso 1 lettere a–g. Il fatto che un’azienda evidenzi una carente disponibilità alla collaborazione è equiparabile a un mancato consenso alla procedura. La procedura viene abbandonata per l’azienda in questione a causa della mancanza di un presupposto processuale.

Capoverso 3 lettera b: se, contrariamente alle indicazioni rifiutate (lett. a), le indicazioni errate non costituiscono un ostacolo alla procedura, devono però essere tenute da conto nelle considerazioni sulla decisione in merito all’affidabilità e, di norma, fanno sì che l’azienda venga giudicata un rischio per la sicurezza.

Capoverso 4: per analogia con l’articolo 5 capoverso 3, questo termine ordinatorio è inteso fornire ai mandanti un orientamento per la pianificazione e il coordinamento della procedura di aggiudicazione e incitare il servizio specializzato PSA al rispetto dell’imperativo di celerità.

Art. 9 Raccolta dei dati

Capoverso 1 lettere a–g: queste disposizioni rendono concreto l’articolo 56 LSIn ed elencano in un’enumerazione non esaustiva i punti reputati idonei per valutare l’azienda, in termini di sicurezza, quanto alla sua affidabilità nonché alle sue relazioni con Stati e organizzazioni esteri. Le acquisizioni vengono svolte dal servizio specializzato PSA.

Capoverso 2: l’acquisizione dei dati di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera a della legge federale del 25 settembre 201539 sulle attività informative (LAIn) è di competenza del SIC. A tal proposito si esamina se finora l’azienda si è manifestata in relazione a terrorismo, spionaggio, proliferazione, attacchi contro infrastrutture critiche o estremismo violento. Le acquisizioni vengono effettuate dal SIC.

Capoverso 3 lettera a: ai sensi dell’articolo 56 capoverso 1 lettera a LSIn, per la valutazione dell’idoneità delle aziende il servizio specializzato PSA può raccogliere di sua iniziativa dati presso di esse. Alle aziende incombe così un obbligo di collaborazione delineato all’articolo 9 capoverso 1 lettere a–g. Se un’azienda mostra una scarsa disponibilità a collaborare, ciò equivale a un mancato consenso alla procedura. La procedura viene interrotta a causa di un presupposto processuale mancante per la relativa azienda.

Capoverso 3 lettera b: se, contrariamente alle indicazioni rifiutate (lett. a), le indicazioni errate non costituiscono un ostacolo alla procedura, devono però essere tenute da conto nelle considerazioni sulla decisione in merito all’affidabilità e, di norma, fanno sì che l’azienda venga giudicata un rischio per la sicurezza.

Art. 10 Esclusione dalla procedura

Capoverso 1: sia l’articolo 44 della legge federale del 21 giugno 201940 sugli appalti pubblici (LA-Pub), sia l’articolo 57 LSIn enumerano varie fattispecie in presenza delle quali il mandante può o deve escludere un’azienda dalla procedura di aggiudicazione. Affinché la procedura di aggiudicazione e la procedura di sicurezza relativa alle aziende non si blocchino inutilmente l’un l’altra, il fatto che vi siano soltanto indizi della presenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 44 LAPub non deve dissuadere il mandante dall’annunciare una siffatta azienda al servizio specializzato PSA per lo svolgimento della valutazione dell’idoneità, senza che il mandante debba già decidere in merito a un’esclusione. Tuttavia, esso deve comunicare i propri riscontri in tal senso al servizio specializ-

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