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Consultazione 2022/54: Modifica dell’ordinanza sul registro di commercio e dell’ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA · 7 pagine
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Ordinanza sul registro di commercio (ORC)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 17 ottobre 20071 sul registro di commercio è modificata come segue:
Art. 10 Deroghe
1 Non soggiacciono alla pubblicità del registro di commercio secondo l’articolo 936 CO:
a. il numero AVS;
b. la corrispondenza relativa a un’iscrizione;
c. le copie dei documenti d’identità;
d. le comunicazioni e i documenti rilasciati e trasmessi nell’ambito dell’esame delle interdizioni di esercitare un’attività secondo l’articolo 928a capoversi 2bis-2quater CO.
2 Le copie dei documenti di cui all’articolo 62 possono essere consultate soltanto dalle autorità federali e cantonali.
Art. 14a cpv. 1bis
1bis
Provvede affinché, in caso di consultazioni individuali via Internet, si possano effettuare ricerche in particolare sulla base di nomi o di numeri personali non significanti della banca dati centrale delle persone.
1 RS 221.411
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