Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/6: Decreto federale concernente un’imposizione particolare dei grandi gruppi di imprese (Attuazione del progetto dell’OCSE e del G20 sull’imposizione dell’economia digitale) · 59 pagine
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disposizione serve a scopo di chiarimento. Il principio in sé tuttavia si applica indipendentemente dal fatto che questa disposizione sia o no presente nella CDI. In linea di massima, quindi, l’introduzione e l’applicazione del secondo pilastro in Svizzera non comportano per le unità operative svizzere, in relazione alle unità operative estere, alcuna violazione della CDI conclusa dalla Svizzera.
Tuttavia, un problema si pone quando in virtù dell’IIR vengono riscosse da un’unità operativa svizzera imposte sugli utili di uno stabilimento d’impresa estero. In un simile caso, infatti, le CDI obbligano la Svizzera, in quanto Stato di residenza, a considerare esenti tali utili. La Svizzera non può quindi tassare quegli utili. Questo problema può essere risolto applicando la cosiddetta «switch-over rule», grazie alla quale, quando si verifica una situazione di questo genere, il metodo dell’esenzione viene opportunamente escluso per applicare il metodo del computo.
L’imposizione dello Stato di commercializzazione come previsto dal primo pilastro deve essere introdotta mediante un accordo multilaterale (si veda il n. 1.1.1). Di conseguenza, sulla base di quanto precede la compatibilità con gli impegni internazionali è confermata.
6.3 Forma dell’atto
In attesa di un’apposita legge, una revisione parziale della Costituzione federale attribuisce al Consiglio federale la competenza di emanare norme di attuazione del secondo pilastro mediante un’ordinanza. La disposizione transitoria nella Costituzione contiene i punti essenziali dell’ordinanza temporanea. Successivamente, una legge federale dovrà annullare e sostituire l’ordinanza (si veda in proposito anche il n. 3.4). Un precedente per questo modo di procedere in materia di diritto fiscale si è avuto nel 1995, in occasione dell’introduzione dell’imposta sul valore aggiunto.
6.4 Subordinazione al freno alle spese
Il progetto non introduce nuove disposizioni sulle sovvenzioni, né sancisce nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa.