Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/6: Decreto federale concernente un’imposizione particolare dei grandi gruppi di imprese (Attuazione del progetto dell’OCSE e del G20 sull’imposizione dell’economia digitale) · 59 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 54Fedlex · Rapporto esplicativo

In sintesi, ci sono importanti motivi per trasporre le norme dell’OCSE e del G20 nel diritto nazionale. Sotto il profilo dell’economia nazionale, compiere questo passaggio, e contestualmente introdurre l’imposta integrativa svizzera, è chiaramente più proficuo che astenersi dal farlo.

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

In virtù del principio federativo di base (art. 3 Cost., sovranità dei Cantoni), la Costituzione federale disciplina quali imposte può riscuotere la Confederazione e quali principi deve rispettare nel farlo. Con il presente avamprogetto il Consiglio federale chiede che venga aggiunto un nuovo articolo alla Costituzione federale (art. 129a Cost.) e venga emanata la relativa disposizione transitoria.

In entrambi i pilastri, il progetto dell’OCSE e del G20 prevede un trattamento diverso per determinati gruppi di imprese o unità operative rispetto ad altri. Questo diverso trattamento viene fatto oggetto dell’art. 129a Cost. Inoltre, al legislatore federale viene riconosciuta la possibilità, all’occorrenza, di derogare ad altri principi costituzionali previsti in materia di imposizione (si vedano le spiegazioni al n. 4.1).

Al di fuori dell’ambito di applicazione dell’articolo 129a Cost. continuano a essere applicati, senza modifica, i principi fiscali costituzionali.

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La Svizzera ha sottoscritto CDI con più di 100 Stati partner. Le CDI si basano sul Modello di convenzione dell’OCSE.

L’applicazione dell’IIR e dell’UTPR comporta che gli utili di unità operative estere di gruppi di imprese siano assoggettati all’imposizione presso unità del gruppo con sede in Svizzera. Si pone quindi la questione se l’applicazione di queste norme rappresenti una violazione delle CDI concluse dalla Svizzera, segnatamente degli articoli della singola convenzione corrispondenti all’articolo 7 del Modello di convenzione dell’OCSE. L’articolo 7 del Modello di convenzione dell’OCSE prevede che gli utili di un’unità di un gruppo di imprese ubicata in uno Stato possano essere tassati solo in tale Stato, sempre che tali utili non siano da imputare a uno stabilimento d’impresa ubicato in un altro Stato.

Ai fini delle CDI si applica però il principio secondo cui in nessun caso la sua interpretazione può essere tale da limitare il diritto di uno Stato contraente a tassare le persone ivi residenti. Lo Stato di residenza di una persona viene limitato da una CDI solo se espressamente previsto da una disposizione. Questo principio si applica anche all’articolo 7 del Modello di convenzione dell’OCSE e comporta che, segnatamente in conformità alle disposizioni emanate dall’OCSE e dal G20, non vi sia violazione della CDI se uno Stato applica il secondo pilastro.

In occasione dell’ultimo aggiornamento del Modello di convenzione dell’OCSE, il suddetto principio è stato sancito per scritto all’articolo 1 paragrafo 3. Questa nuova