Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/6: Decreto federale concernente un’imposizione particolare dei grandi gruppi di imprese (Attuazione del progetto dell’OCSE e del G20 sull’imposizione dell’economia digitale) · 59 pagine

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 l’attuazione della riforma assicura alla Svizzera entrate derivanti da un’imposta

integrativa, entrate di cui altrimenti beneficerebbero gli Stati esteri;

 grazie al fatto che le entrate rimangono in Svizzera anziché defluire all’estero, si

allarga il margine di manovra per le scelte di politica finanziaria, tra cui anche quelle riguardanti i provvedimenti per tutelare l’attrattiva della piazza economica;  grazie alla riscossione dell’imposta integrativa svizzera in Svizzera, ai gruppi di

imprese interessati possono essere evitate procedure fiscali all’estero;

In definitiva, dalle modalità secondo cui viene concretamente data attuazione alla riforma dipendono anche gli effetti di incentivazione nei rapporti intercantonali. Il progetto dell’OCSE e del G20 riguarda maggiormente i Cantoni fiscalmente attraenti, per quanto con le misure particolari della RFFA in tutti i Cantoni i gruppi di imprese rischino di vedersi applicare l’imposizione minima prevista dall’OCSE e dal G20. Indirettamente il secondo pilastro influisce anche sulla concorrenza fiscale tra i Cantoni, in quanto l’imposizione minima ha l’effetto di limitarla. Nell’ambito della concorrenza tra i Cantoni questo effetto risulta tuttavia leggermente più debole di quanto non sia nei rapporti internazionali. Innanzitutto, grazie allo «jurisdictional blending» c’è la possibilità di «compensare» l’onere fiscale basso in un Cantone con un onere fiscale più alto in un altro Cantone. Questo spiega perché anche i Cantoni fiscalmente attrattivi sono incentivati a mantenere il loro carico impositivo al di sotto del livello di imposizione minima. Inoltre, l’attuazione a livello nazionale fa sì che venga preservata la compatibilità degli incentivi del sistema federale. Ciò avviene grazie al fatto che le entrate supplementari derivanti dall’imposta integrativa svizzera spettano ai Cantoni fiscalmente attrattivi.24

Per un Cantone con un onere fiscale superiore all’imposizione minima, la concorrenza fiscale subisce una leggera frenata. Poiché molti di questi Cantoni superano di poco il limite minimo, non si prevedono adeguamenti significativi in ambito fiscale. Al limite potrebbero essere ritarate le misure varate con la RFFA.

Per quanto riguarda l’organico effettivo del personale, si prevede un incremento degli oneri sia per la Confederazione sia per i Cantoni. Per la prima, il maggior fabbisogno di personale è dovuto alla funzione di interlocutrice e intermediaria che l’AFC assumerà nei confronti dei gruppi di imprese interessati e delle autorità fiscali estere. Un ulteriore fabbisogno di personale deriva poi dalla funzione di vigilanza della Confederazione nei confronti dei Cantoni. Si prevedono maggiori esigenze di spesa anche per la creazione di un’infrastruttura IT.

Benché spetti ai gruppi di imprese eseguire il «calcolo parallelo», verificarlo è compito delle amministrazioni cantonali delle contribuzioni. Anche per i Cantoni, quindi, si prevede un incremento degli oneri per il personale, che saranno nettamente superiori a quelli della Confederazione: questo perché l’imposizione delle imprese interessate diventerà più complessa alla luce della coesistenza tra diritto vigente e nuovo diritto. I maggiori oneri che i Cantoni dovranno sostenere per il personale sono frutto del principio federalistico.

24 I Cantoni godono dell’autonomia tariffaria. Sia nei Cantoni con un’alta tassazione sia in quelli con una bassa tassazione, in cui predomina un grande contribuente, potrebbero esserci incentivi ad applicare aliquote d’imposta speciali per distinguere quest’ultimo dai restanti contribuenti. Un caso particolare come quello citato non può essere evitato senza modificare la LAID, in pratica però potrebbe avere un’importanza limitata.